Corte costituzionale

Sentenza n. 451/1998

Corte cost., sent. 30 dicembre 1998, n. 451

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
451/1998
Data di deposito
30 dicembre 1998
Data di decisione
16 dicembre 1998
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Annibale Marini
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1998:451

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 24349

Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 2751-'bis', numero 1, cod. civ. - nella parte in cui, non prevedendo tra i creditori aventi privilegio generale sui mobili del debitore i crediti dei soci delle cooperative di produzione e lavoro per il lavoro prestato in adempimento del contratto sociale, determinerebbe una ingiustificata disparita' di trattamento tra tali crediti e quelli dei lavoratori subordinati, per retribuzioni ed indennita' di fine rapporto, assistiti, invece, dal predetto privilegio -, in quanto, premesso che la inapplicabilita' all'ipotesi del pagamento effettuato dal Fondo di garanzia al socio lavoratore della norma, dettata in tema di lavoro subordinato, che dispone la surrogazione del Fondo nel privilegio spettante al lavoratore sui beni del datore di lavoro, trova una coerente spiegazione nell'assenza di omogeneita' tra le due categorie di crediti posti a raffronto, che sola potrebbe legittimare la pronuncia di incostituzionalita' invocata; l'estensione ai crediti dei soci lavoratori del privilegio di cui all'art. 2751-'bis', numero 1, cod. civ. sui mobili della cooperativa comporterebbe un inammissibile soddisfacimento preferenziale dei diritti dei soci sul patrimonio della societa' di cui gli stessi soci fanno parte, ed una corrispondente compressione dei diritti dei terzi che quel patrimonio e' destinato a garantire. E risulterebbe altresi' priva di giustificazione l'introduzione di una causa di prelazione che, essendo fondata sulla tutela del lavoro cooperativo, sarebbe sostanzialmente omogenea a quella gia' accordata ai crediti delle cooperative di produzione e lavoro per i corrispettivi dei servizi prestati e della vendita dei manufatti (art. 2751-'bis', numero 5, cod. civ.). - V., in particolare, S. nn. 1/1998 e 84/1992, nelle quali la Corte ha affermato che <<e' possibile, in tesi, sindacare - all'interno di una specifica norma attributiva di un privilegio - la ragionevolezza della mancata inclusione, in essa, di fattispecie omogenee a quella cui la causa di prelazione e' riferita. Non e' invece consentito utilizzare lo strumento del giudizio di legittimita' per introdurre, sia pur in considerazione del rilievo costituzionale di un determinato credito, una causa di prelazione ulteriore, con strutturazione di un autonomo modulo normativo che codifichi la tipologia del nuovo privilegio ed il suo inserimento nel sistema di quelli preesistenti>>. - Cfr., inoltre, S. n. 30/1996, nella quale si e', tra l'altro, rilevato che <<l'estensione al lavoro cooperativo di taluni aspetti della disciplina del lavoro subordinato, rinvenendo la sua 'ratio' nella tutela della persona del lavoratore, non possa legittimare l'affermazione di un processo, ormai compiuto, di detipizzazione del contratto di lavoro che resta, dunque, distinto da altri contratti coinvolgenti la capacita' di lavoro di una delle parti>>. red.: G. Leo

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2751-bis, n. 1, del codice civile, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Ferrara, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Marini

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1998.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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