Corte costituzionale
Sentenza n. 394/1998
Corte cost., sent. 4 dicembre 1998, n. 394
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 394/1998
- Data di deposito
- 4 dicembre 1998
- Data di decisione
- 25 novembre 1998
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Cesare Mirabelli
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1998:394
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 24264
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 102, comma 2, Cost., l'art. 18, comma 5, d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), il quale prevede che contro la decisione resa dalla commissione avente sede presso il Ministero di grazia e giustizia (che ha competenza a giudicare in secondo grado delle trasgressioni disciplinari degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria commesse nell'esercizio delle loro funzioni) e' possibile proporre ricorso per cassazione per violazione di legge, in quanto - posto che, nell'attribuire l'esercizio della funzione giurisdizionale a magistrati ordinari, istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario, la Costituzione (art. 102, comma 2) vieta la istituzione di giudici straordinari o speciali, consentendo soltanto l'istituzione, presso gli organi giudiziari ordinari, di sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura; che le commissioni per i procedimenti disciplinari nei confronti degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, qualificate come giurisdizionali essenzialmente in ragione del tipo di gravame previsto per i loro provvedimenti, non possono essere considerate sezioni specializzate di organi giudiziari ordinari; e che non si tratta nemmeno di organi disciplinari preesistenti alla Costituzione, per i quali, in ipotesi, si possa richiamare la VI disp. trans. e fin. della Costituzione per sostenerne la sopravvivenza come giudici speciali - il sistema disciplinare per gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria si pone in contrasto con il divieto costituzionale di istituire giudici speciali; con la precisazione che l'illegittimita' costituzionale non si estende alla disciplina del procedimento ed all'esistenza delle commissioni, ma e' limitata alla norma che, nelle disposizioni denunciate (artt. 16, 17 e 18 d.lgs. n. 271 del 1989), vale a configurare come giurisdizionale l'attivita' delle commissioni di disciplina e quindi a connotare le stesse come giudice speciale, sicche', dipendendo tale qualificazione dalla prevista possibilita' di proporre direttamente ricorso per cassazione contro le pronunce della commissione di secondo grado (art. 18, comma 5), e' sufficiente dichiarare l'illegittimita' costituzionale di tale norma per superare i vizi denunciati; e con la conseguenza che le commissioni assumono la configurazione di organi disciplinari amministrativi, nei confronti delle cui decisioni rimangono esperibili gli ordinari rimedi giurisdizionali. - S. nn. 145/1976, 284/1986, 380/1992, 71/1995, 52 e 83/1998. red.: S. Di Palma
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 18, comma 5, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 novembre 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Mirabelli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 4 dicembre 1998.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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