Corte costituzionale
Sentenza n. 349/1998
Corte cost., sent. 9 ottobre 1998, n. 349
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 349/1998
- Data di deposito
- 9 ottobre 1998
- Data di decisione
- 28 settembre 1998
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Cesare Mirabelli
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1998:349
Norme oggetto del giudizio
- art. 6, comma 2, legge n. 184 del 4 maggio 1983
Parametri
Massime
Massima n. 24185
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 2, 30, commi primo e secondo, e 31 Cost., l'art. 6, comma 2, l. 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori), nella parte in cui non prevede che il giudice possa disporre l'adozione, valutando esclusivamente l'interesse del minore, quando l'eta' di uno dei coniugi adottanti non superi di almeno diciotto anni l'eta' dell'adottando, pur rimanendo la differenza di eta' compresa in quella che di solito intercorre fra genitori e figli, se dalla mancata adozione deriva un danno grave e non altrimenti evitabile per il minore, in quanto - posto che, in continuita' con gli orientamenti gia' espressi per il superamento dell'assoluta rigidita' delle prescrizioni normative relative alla differenza di eta' fra coniugi adottanti ed adottando, questa Corte ha affermato che va riconosciuta l'eccezionale necessita' di consentire, nell'esclusivo interesse del minore, di discostarsi in modo ragionevolmente contenuto dal divario di eta' rigidamente prefissato dal legislatore, quando da quella mancata adozione deriva un danno grave e non altrimenti evitabile per il minore - le valutazioni gia' espresse per il divario massimo di eta', tra coniugi adottanti e minore adottando, trovano simmetrica applicazione, per quello minimo, rigidamente fissato in diciotto anni dalla disposizione impugnata. - S. nn. 303/1996, 148/1992, 44/1990, 183/1988. red.: S. Di Palma
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, secondo comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori), nella parte in cui non prevede che il giudice possa disporre l'adozione, valutando esclusivamente l'interesse del minore, quando l'età di uno dei coniugi adottanti non superi di almeno diciotto anni l'età dell'adottando, pur rimanendo la differenza di età compresa in quella che di solito intercorre tra genitori e figli, se dalla mancata adozione deriva un danno grave e non altrimenti evitabile per il minore.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 settembre 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Mirabelli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 9 ottobre 1998.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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