Corte costituzionale
Sentenza n. 337/1998
Corte cost., sent. 24 luglio 1998, n. 337
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 337/1998
- Data di deposito
- 24 luglio 1998
- Data di decisione
- 14 luglio 1998
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Annibale Marini
- Presidente
- VASSALLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1998:337
Norme oggetto del giudizio
- art. 200, regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942
- art. 44, regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942
Parametri
Massime
Massima n. 24114
Non e' fondata, con riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 44, comma 2, e 200 r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), nella parte in cui non prevedono che nel procedimento di liquidazione coatta amministrativa il momento di produzione degli effetti sostanziali rispetto ai terzi sia collegato a quello della conoscibilita' del provvedimento di liquidazione coincidente con la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, in quanto - posto che il decreto di liquidazione, in quanto atto giuridico, viene ad esistenza, come la sentenza dichiarativa di fallimento, solo con la sua "esteriorizzazione", che si realizza secondo la disciplina propria dell'atto amministrativo - il debitore di un'impresa soggetta a liquidazione coatta amministrativa puo' assumere, prima di pagare, le opportune informazioni, presso la competente amministrazione, circa l'esistenza ed il contenuto di un eventuale decreto di liquidazione dell'impresa ed ottenerne copia, ai sensi degli artt. 22 e 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, anche eventualmente in via d'accesso informale (art. 3 d.P.R. 27 giugno 1992, n. 352); ed in quanto, nell'ipotesi in cui il decreto di liquidazione sia successivo alla sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza (art. 195 l. fall.), i terzi coinvolti nella liquidazione coatta amministrativa possono avere conoscenza, prima del decreto, della predetta sentenza; sicche', eguale essendo, in ogni caso, la conoscibilita' in capo ai terzi della sentenza e del decreto, resta esclusa l'esistenza di qualsiasi discriminazione, sotto l'aspetto denunziato, tra terzi coinvolti nel fallimento e terzi coinvolti nella liquidazione coatta amministrativa. red.: S. Di Palma
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 44, secondo comma, e 200 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal giudice istruttore presso il Tribunale di Terni con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1998.
Il Presidente: Vassalli
Il redattore: Marini
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 24 luglio 1998.
Il cancelliere: Fruscella
Testo integrale
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