Corte costituzionale

Sentenza n. 331/1998

Corte cost., sent. 24 luglio 1998, n. 331

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
331/1998
Data di deposito
24 luglio 1998
Data di decisione
14 luglio 1998
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Relatore
Cesare Mirabelli
Presidente
VASSALLI
ECLI
ECLI:IT:COST:1998:331

Norme oggetto del giudizio

  • protoc. addizionale Presidente Giunta reg. Puglia del 10 dicembre 1996

Parametri

  • art. 27, comma 3, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
  • art. 39, comma 2, legge n. 87 del 11 marzo 1953
  • art. 2, comma 1, lett. b), decreto del Presidente della Repubblica del 31 marzo 1994
  • art. 118, Costituzione
  • art. 5, Costituzione

Massime

Massima n. 24040

Nel giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e Regioni, la costituzione dell'ente resistente oltre il termine di venti giorni dalla notifica del ricorso stabilito dall'art. 27, comma terzo, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale e' inammissibile. (Nella specie, nel giudizio per conflitto di attribuzione sollevato dal Presidente del Consiglio nei confronti della Regione Puglia in relazione a convenzioni sottoscritte dalla stessa con Voivodati polacchi, senza il preventivo assenso del Governo, e' stata dichiarata inammissibile, in base alla su citata norma, per tardivita', la costituzione della Regione Puglia). - Cfr. S. n. 428/1997, 179/1987, nonche' O. 14 novembre 1956. red.: S. Pomodoro

Massima n. 24041

Il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dal Presidente del Consiglio dei ministri nei confronti della Regione Puglia, in relazione a due atti sottoscritti dalla Regione, senza il preventivo assenso del Governo, con i Voivodati polacchi di Walbrzych e Jelena Gora, nel quadro di protocolli d'intesa stipulati in precedenza con gli stessi enti, va dichiarato inammissibile perche' notificato dopo la scadenza del termine di sessanta giorni stabilito dall'art. 39 della legge 11 marzo 1953, n. 87. Contrariamente a quanto si e' sostenuto dal ricorrente, infatti, l'acquisita conoscenza degli atti impugnati - dalla quale il termine decorre - deve farsi risalire, nel caso, al momento (17 luglio 1997) della ricezione, da parte del Presidente del Consiglio, del testo italiano dei documenti, indipendentemente dalla traduzione in italiano del testo in lingua polacca effettuata in un secondo tempo a cura del Ministero degli esteri, non essendo stata denunciata tra i due testi - che, come entrambi precisano, "possiedono la stessa validita'" - alcuna sostanziale diversita' di contenuti. red.: S. Pomodoro

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione proposto dal Presidente del Consiglio dei Ministri nei confronti della regione Puglia con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1998.

Il Presidente: Vassalli

Il redattore: Mirabelli

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 24 luglio 1998.

Il cancelliere: Fruscella

Testo integrale

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