Corte costituzionale

Sentenza n. 289/1998

Corte cost., sent. 18 luglio 1998, n. 289

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
289/1998
Data di deposito
18 luglio 1998
Data di decisione
7 luglio 1998
Esito
Conflitto di attribuzione
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Relatore
Fernanda Contri
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1998:289

Norme oggetto del giudizio

  • deliberazione della Camera dei deputati del 31 gennaio 1996

Parametri

Massime

Massima n. 24115

A conferma della decisione adottata, in linea di prima e sommaria delibazione, con l'ord. n. 442 del 1997, il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal Tribunale di Bergamo, con ordinanza 29 maggio 1997, nei confronti della Camera dei deputati in ordine alla deliberazione, in data 31 gennaio 1996, con la quale la Camera ha approvato la proposta della Giunta per le autorizzazioni a procedere di dichiarare che i fatti per cui e' in corso un procedimento civile in cui e' convenuto il deputato Roberto Calderoli, riguardano opinioni espresse da quest'ultimo nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68, comma primo, Cost., va dichiarato ammissibile. Sotto il profilo soggettivo, infatti, sia il Tribunale di Bergamo - in quanto organo competente a dichiarare definitivamente la volonta' del potere a cui appartiene, nell'ambito delle funzioni giurisdizionali da esso esercitate per definire il giudizio di responsabilita' nei confronti del deputato Calderoli - sia la Camera dei deputati - in quanto organo competente, al pari del Senato della Repubblica, a dichiarare definitivamente la volonta' del potere che rappresenta, in ordine all'applicabilita' dell'art. 68, comma primo, Cost. - sono legittimati ad essere parti. Mentre, sotto il profilo oggettivo, anche la "materia del conflitto" sussiste, giacche' il Tribunale di Bergamo lamenta la menomazione della propria sfera di attribuzioni, costituzionalmente garantita, in conseguenza di un esercizio, ritenuto illegittimo per erronea valutazione dei presupposti, del potere della Camera. - Cfr. O. n. 442/1997 (gia' citata nel testo) ed inoltre O. nn. 254/1998, 177/1998, 325/1997, 251/1997, 132/1997, 339/1996, 269/1996, 6/1996, 68/1993, 37/1998 e 469/1997, nonche' S. nn. 375/1997, 265/1997, 379/1996, 231/1975, 129/1996, 443/1993 e 1150/1988. red.: S. Pomodoro

Massima n. 24116

Nell'ambito del sindacato della Corte costituzionale sul corretto esercizio, da parte delle Camere, del potere loro spettante di qualificare i comportamenti dei parlamentari alla stregua dell'art. 68, comma primo, Cost. - sindacato che, secondo la consolidata giurisprudenza in materia, pur non comportando un riesame nel merito della valutazione compiuta dalla Camera, richiede tuttavia una verifica della sussistenza e della non arbitraria valutazione dei presupposti della operativita' della prerogativa - costituisce premessa ormai costante il principio che la insindacabilita' non si estende a tutti i comportamenti di chi sia membro delle Camere, ma solo a quelli funzionali all'esercizio delle attribuzioni proprie del potere legislativo. Proprio il nesso funzionale, infatti, costituisce il discrimine fra quell'insieme di dichiarazioni, giudizi e critiche - che ricorrono cosi' di frequente nell'attivita' politica di deputati e senatori - e le opinioni che godono della particolare garanzia prevista dal precetto costituzionale. Giacche' se e' vero che, come attivita' libera nel fine, la funzione parlamentare non si risolve solo negli atti tipici, ricomprendendo anche quanto di essi sia presupposto o conseguenza, non vi si puo' nondimeno ricondurre l'intera attivita' politica svolta dal deputato o dal senatore, senza vanificare il suddetto nesso funzionale, e quindi con il rischio di trasformare la prerogativa di irresponsabilita' in privilegio personale. - Cfr. S. nn. 375/1997, 265/1997, 129/1996, 379/1996 e 1150/1988. red.: S. Pomodoro

Massima n. 24117

Non spetta alla Camera dei deputati dichiarare l'insindacabilita', ai sensi dell'art. 68, primo comma, Cost., delle opinioni espresse dal deputato Roberto Calderoli, secondo quanto deliberato dalla Camera dei deputati il 31 gennaio 1996, in relazione alle dichiarazioni, ritenute diffamatorie, dallo stesso rese in una conferenza stampa, in trasmissioni televisive e in un comizio, per le quali e' stato convenuto in giudizio civile per risarcimento di danni, davanti al Tribunale di Bergamo, dal dott. Tommaso Buonanno. Con conseguente annullamento della deliberazione della Camera nella parte in cui si riferisce a tale procedimento. Alla luce degli elementi desumibili dalla delibera di insindacabilita' e dalla relazione della Giunta in essa richiamata, nonche' dalle deduzioni della difesa della Camera, non e' dato ravvisare, infatti, tra le espressioni contestate al deputato e le funzioni parlamentari, il collegamento necessario perche' gli si potesse riconoscere il diritto all'immunita', non risultando certo idonee al riguardo le asserzioni della Giunta, secondo cui le dichiarazioni in questione "traggono tutte spunto dalla sua posizione di deputato e di 'leader' locale della Lega Nord", e che i temi che esse toccavano sarebbero "tipici e caratteristici del gruppo parlamentare a cui appartiene", ne' l'accenno alla circostanza che all'origine delle contestate esternazioni sarebbe stata la sua reazione all'avviso di garanzia inviatogli in precedenza dal dott. Buonanno in qualita' di reggente della Procura della Repubblica, per il reato di vilipendio del Capo dello Stato. Un collegamento funzionale, d'altra parte, non puo' ravvisarsi neppure tra le ripetute allusioni del deputato, nelle dichiarazioni di cui e' stato chiamato a rispondere, a scorrettezze e illeciti asseritamente compiuti da magistrati, ed una interrogazione da lui successivamente rivolta al Ministro di grazia e giustizia per chiedergli di promuovere al riguardo attivita' ispettive, dato che, diversamente opinando, qualsiasi affermazione, anche se ritenuta diffamatoria, e - cio' che conta - estranea alla funzione e all'attivita' parlamentare, potrebbe diventare insindacabile a seguito della semplice presentazione, in data successiva al fatto, di una interrogazione 'ad hoc'. - V. la precedente massima A ed ivi richiami. red.: S. Pomodoro

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara che non spetta alla Camera dei deputati dichiarare l'insindacabilità, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dal deputato Roberto Calderoli, secondo quanto deliberato dalla stessa Camera dei deputati il 31 gennaio 1996, in relazione ai fatti per i quali è stato promosso contro il suddetto un procedimento civile davanti al Tribunale di Bergamo, e conseguentemente annulla la deliberazione adottata dalla Camera dei deputati il 31 gennaio 1996, nella parte in cui si riferisce al medesimo procedimento civile.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1998. Il Presidente: Granata Il redattore: Contri Il cancelliere: Malvica

Depositata in cancelleria il 18 luglio 1998. Il cancelliere: Malvica

Testo integrale

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