Corte costituzionale

Sentenza n. 268/1998

Corte cost., sent. 17 luglio 1998, n. 268

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
268/1998
Data di deposito
17 luglio 1998
Data di decisione
7 luglio 1998
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Cesare Mirabelli
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1998:268

Norme oggetto del giudizio

  • legge n. 1055 del 13 luglio 1939
  • art. 4, legge n. 1317 del 8 novembre 1956
  • art. 4, legge n. 932 del 22 dicembre 1980
  • art. 36, regio decreto n. 1731 del 30 ottobre 1930
  • art. 8, legge n. 96 del 10 marzo 1955
  • legge n. 1054 del 29 giugno 1939
  • art. 8, regio decreto legge n. 1728 del 17 novembre 1938
  • art. 19, legge n. 101 del 8 marzo 1989
  • regio decreto legge n. 1390 del 5 settembre 1938
  • art. 3, legge n. 791 del 18 novembre 1980
  • regio decreto legge n. 1779 del 15 novembre 1938

Parametri

Massime

Massima n. 24088

E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 della Costituzione, l'art. 8 della legge 10 marzo 1955, n. 96 - nel testo sostituito prima dall'art. 4 della legge 8 novembre 1956, n. 1317, e poi dall'art. 4 della legge 22 dicembre 1980, n. 932 -, nella parte in cui non prevede che, della commissione istituita per l'esame delle domande dirette ad accertare la sussistenza delle situazioni, di perseguitato politico antifascista o per motivi razziali, che danno titolo alla concessione di un assegno vitalizio di benemerenza, faccia parte, accanto ai rappresentanti dell'Associazione nazionale perseguitati politici antifascisti, anche un rappresentante dell'Unione delle Comunita' ebraiche italiane, ente rappresentativo degli ebrei in Italia, di cui tutela gli interessi generali. Rispecchiando la composizione della commissione l'esigenza - avvertita dal legislatore e soddisfatta inserendo in essa componenti rappresentativi di quanti hanno subito le persecuzioni - di acquisire il contributo della diretta conoscenza delle vicende persecutorie, costituisce un'irragionevole disparita' di trattamento l'omesso inserimento nella commissione di una rappresentanza dei perseguitati razziali, perche' apporti, analogamente a quanto avviene per i perseguitati politici, il particolare contributo di esperienza e conoscenza delle specifiche situazioni lesive dei perseguitati razziali, per i quali sono differenti le cause e le finalita' degli atti lesivi che danno titolo all'indennizzo, mancando ogni collegamento con l'attivita' politica contro il fascismo, mentre assume rilievo l'appartenenza alla minoranza ebraica (e del resto il legislatore, in analogo contesto normativo - istituzione di una commissione per la concessione di un assegno vitalizio a favore degli ex detenuti nei campi di sterminio nazisti: art. 3 della legge 18 novembre 1980, n. 791 - ha previsto, accanto ai rappresentanti delle associazioni dei deportati politici e dei perseguitati politici antifascisti, anche un rappresentante dell'Unione delle Comunita' israelitiche, oggi Unione delle Comunita' ebraiche italiane). red.: S. Evangelista

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 8 della legge 10 marzo 1955, n. 96 (Provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti) - nel testo sostituito prima dall'art. 4 della legge 8 novembre 1956, n. 1317, e poi dall'art. 4 della legge 22 dicembre 1980, n. 932 - nella parte in cui non prevede che, della commissione istituita per esaminare le domande per conseguire i benefici che la stessa legge prevede, faccia parte anche un rappresentante dell'Unione delle comunità ebraiche italiane.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1998. Il Presidente: Granata Il redattore: Mirabelli Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 17 luglio 1998. Il cancelliere: Fruscella

Testo integrale

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