Corte costituzionale

Sentenza n. 239/1998

Corte cost., sent. 3 luglio 1998, n. 239

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
239/1998
Data di deposito
3 luglio 1998
Data di decisione
1° giugno 1998
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Cesare Mirabelli
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1998:239

Norme oggetto del giudizio

  • art. 42, comma 4, legge n. 313 del 18 marzo 1968
  • art. 20, legge n. 656 del 6 ottobre 1986
  • art. 44, legge n. 313 del 18 marzo 1968
  • art. 55, legge n. 648 del 10 agosto 1950
  • decreto luogotenenziale n. 1726 del 27 ottobre 1918
  • art. 37, comma 5, legge n. 915 del 23 dicembre 1978
  • art. 2, regio decreto legge n. 1470 del 9 luglio 1936

Parametri

Massime

Massima n. 24025

Sono costituzionalmente illegittimi, per contrasto con il principio di ragionevolezza, l'art. 42, quarto comma, della legge 18 marzo 1968, n. 313 e l'art. 37, quinto comma, del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, come modificato dall'art. 20 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, nella parte in cui - nell'equiparare alla vedova, agli effetti della pensione di guerra, la donna che non abbia potuto contrarre matrimonio per la morte del militare quando, in assenza di procura o di richiesta di pubblicazioni, il militare abbia dichiarato di voler contrarre matrimonio e risulti uno stato di preesistente convivenza di almeno un anno - non prevedono che il diritto a pensione puo' essere riconosciuto anche se la convivenza abbia avuto, a causa della guerra, durata inferiore ad un anno, purche' sia accompagnata da altri elementi e circostanze che dimostrino in modo non equivoco la volonta' del militare di contrarre matrimonio. E' incongruo, in relazione a cio' che la durata del rapporto tende ad esprimere, attribuire al dato temporale un valore cosi' assoluto, da escludere che uno stato di convivenza di durata inferiore, a causa delle vicende belliche, a quella prefissata, ma accompagnato da elementi, quali la nascita di un figlio o altre circostanze, comprovanti in modo non equivoco la stabilita' del rapporto, possa egualmente concorrere a dimostrare che il matrimonio sarebbe stato contratto se non vi fosse stato l'impedimento della guerra. red.: S. Evangelista

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 42, quarto comma, della legge 18 marzo 1968, n. 313 (Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra), e dell'art. 37, quinto comma, del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 (Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra), come modificato dall'art. 20 della legge 6 ottobre 1986, n. 656 (Modifiche ed integrazioni alla normativa sulle pensioni di guerra), nella parte in cui non prevedono che il diritto a pensione può essere riconosciuto anche se lo stato di preesistente convivenza abbia avuto, a causa della guerra, durata inferiore ad un anno, purché sia accompagnato da altri elementi e circostanze che dimostrino in modo non equivoco la volontà del militare di contrarre matrimonio.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1 giugno 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Mirabelli

Il cancelliere: Milana

Depositata in cancelleria il 3 luglio 1998.

Il cancelliere: Milana

Testo integrale

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Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze