Corte costituzionale
Sentenza n. 239/1998
Corte cost., sent. 3 luglio 1998, n. 239
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 239/1998
- Data di deposito
- 3 luglio 1998
- Data di decisione
- 1° giugno 1998
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Cesare Mirabelli
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1998:239
Norme oggetto del giudizio
- art. 42, comma 4, legge n. 313 del 18 marzo 1968
- art. 20, legge n. 656 del 6 ottobre 1986
- art. 44, legge n. 313 del 18 marzo 1968
- art. 55, legge n. 648 del 10 agosto 1950
- decreto luogotenenziale n. 1726 del 27 ottobre 1918
- art. 37, comma 5, legge n. 915 del 23 dicembre 1978
- art. 2, regio decreto legge n. 1470 del 9 luglio 1936
Parametri
Massime
Massima n. 24025
Sono costituzionalmente illegittimi, per contrasto con il principio di ragionevolezza, l'art. 42, quarto comma, della legge 18 marzo 1968, n. 313 e l'art. 37, quinto comma, del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, come modificato dall'art. 20 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, nella parte in cui - nell'equiparare alla vedova, agli effetti della pensione di guerra, la donna che non abbia potuto contrarre matrimonio per la morte del militare quando, in assenza di procura o di richiesta di pubblicazioni, il militare abbia dichiarato di voler contrarre matrimonio e risulti uno stato di preesistente convivenza di almeno un anno - non prevedono che il diritto a pensione puo' essere riconosciuto anche se la convivenza abbia avuto, a causa della guerra, durata inferiore ad un anno, purche' sia accompagnata da altri elementi e circostanze che dimostrino in modo non equivoco la volonta' del militare di contrarre matrimonio. E' incongruo, in relazione a cio' che la durata del rapporto tende ad esprimere, attribuire al dato temporale un valore cosi' assoluto, da escludere che uno stato di convivenza di durata inferiore, a causa delle vicende belliche, a quella prefissata, ma accompagnato da elementi, quali la nascita di un figlio o altre circostanze, comprovanti in modo non equivoco la stabilita' del rapporto, possa egualmente concorrere a dimostrare che il matrimonio sarebbe stato contratto se non vi fosse stato l'impedimento della guerra. red.: S. Evangelista
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 42, quarto comma, della legge 18 marzo 1968, n. 313 (Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra), e dell'art. 37, quinto comma, del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 (Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra), come modificato dall'art. 20 della legge 6 ottobre 1986, n. 656 (Modifiche ed integrazioni alla normativa sulle pensioni di guerra), nella parte in cui non prevedono che il diritto a pensione può essere riconosciuto anche se lo stato di preesistente convivenza abbia avuto, a causa della guerra, durata inferiore ad un anno, purché sia accompagnato da altri elementi e circostanze che dimostrino in modo non equivoco la volontà del militare di contrarre matrimonio.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1 giugno 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Mirabelli
Il cancelliere: Milana
Depositata in cancelleria il 3 luglio 1998.
Il cancelliere: Milana
Testo integrale
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