Corte costituzionale
Sentenza n. 234/1998
Corte cost., sent. 23 giugno 1998, n. 234
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 234/1998
- Data di deposito
- 23 giugno 1998
- Data di decisione
- 1° giugno 1998
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Annibale Marini
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1998:234
Norme oggetto del giudizio
- art. 44, regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942
Parametri
Massime
Massima n. 24016
Non e' fondata, con riferimento all'art. 3, primo comma, Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 44 r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), nella parte in cui non esclude che gli effetti del fallimento - quanto meno nel periodo intercorrente tra la pubblicazione e l'affissione della relativa sentenza - si riflettano su terzi che, in buona fede, siano stati destinatari degli atti compiuti dal fallito o autori di pagamenti ricevuti dallo stesso, in quanto - posto che, nel sistema della legge fallimentare l'inopponibilita' alla massa dei creditori dei pagamenti ricevuti dal fallito dopo la pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento, diversamente dall'inefficacia conseguente all'utile esercizio dell'azione revocatoria fallimentare, si ricollega al principio generale (secondo cui la dichiarazione di fallimento priva il fallito, dalla data di deposito della relativa sentenza, dei poteri di amministrazione e disposizione dei suo patrimonio, trasferendoli all'organo della procedura fallimentare) finalizzato nella sua assolutezza ad un'efficace e diretta tutela della massa dei creditori; e che l'irrilevanza, agli effetti dell'inopponibilita' alla massa dei pagamenti ricevuti dal fallito, dello stato soggettivo di conoscenza del "solvens" rappresenta il necessario riflesso dell'assolutezza di detto principio - la disposizione impugnata esprime una scelta del legislatore non manifestamente irragionevole; ed in quanto il differente rilievo che assume lo stato soggettivo di coloro che hanno avuto rapporti con il fallito prima o dopo la dichiarazione di fallimento e' giustificato proprio dalla non omogeneita' delle situazioni poste a raffronto, caratterizzate, rispettivamente, dalla mancanza e dall'esistenza della sentenza dichiarativa di fallimento. - S. n. 228/1995. red.: S. Di Palma
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 44 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), sollevata in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, dalla Corte di cassazione con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1 giugno 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Marini
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 23 giugno 1998.
Il cancelliere: Fruscella
Testo integrale
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