Corte costituzionale
Sentenza n. 227/1998
Corte cost., sent. 19 giugno 1998, n. 227
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 227/1998
- Data di deposito
- 19 giugno 1998
- Data di decisione
- 1° giugno 1998
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Massimo Vari
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1998:227
Norme oggetto del giudizio
- art. 52, decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986
- art. 108, decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986
- art. 6, decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 29 settembre 1973
- art. 110, decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986
- decreto legislativo n. 460 del 4 dicembre 1997
- art. 109, decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986
- art. 89, decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986
- art. 95, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986
Parametri
Massime
Massima n. 24004
Non e' fondata, con riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 110 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del t.u. delle imposte sui redditi), nella parte in cui non prevede la facolta', per gli enti non commerciali, di dedurre, dal reddito impossibile, le indennita' per la perdita dell'avviamento corrisposte, per disposizione di legge, al conduttore, in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad usi diversi da quello di abitazione, in quanto - posto che il legislatore gode di ampia discrezionalita' nella previsione della deducibilita' degli oneri ai fini della imposizione sui redditi, secondo criteri volti a conciliare (sulla base di valutazioni politico-economiche) le esigenze finanziarie dello Stato con quelle del cittadino. chiamato a contribuire ai bisogni della vita collettiva (esigenze non meno importanti di quelle della vita individuale); che l'art. 10, lett. s), t.u.i.r. [ora lett. h)] prevede espressamente che, dal reddito complessivo delle persone fisiche, possa essere dedotta, quale onere personale, la spesa sostenuta dal locatore per il pagamento, in caso di cessazione del contratto di locazione, della indennita' per la perdita di avviamento commerciale subita dal locatario; e che di consimile vantaggio, pur in mancanza di espressa previsione, beneficiano anche coloro che siano titolari di reddito d'impresa, derivando in tal caso la deducibilita' dell'indennita' di avviamento, quale costo di produzione, dagli stessi principi che, in base all'art. 52 t.u.i.r., regolano la tassazione dell'utile di bilancio, a prescindere dalla qualita' giuridica del soggetto percettore (persona fisica: art. 52 t.u.i.r.; persona giuridica - ente commerciale: artt. 89 e 95, comma primo; ente non commerciale che abbia tra i componenti del proprio reddito complessivo anche quello d'impresa: artt. 108 e 109) - la diversificazione posta in essere dal legislatore, non prevedendo la deduzione della spesa suddetta per gli enti non economici che non svolgano anche una attivita' commerciale, non determina alcuna irragionevolezza della disciplina ne' rispetto alle persone fisiche, per l'evidente fondamentale diversita' di natura sostanziale che non puo' non riflettersi anche nel campo tributario, ne' rispetto agli enti commerciali, per la peculiarita' delle regole che ne disciplinano la tassazione in base alle risultanze del bilancio; ed in quanto, a riprova ulteriore della incomparabilita' delle situazioni poste a raffronto, sta anche lo specifico regime tributario degli stessi enti non commerciali, oggetto di particolare considerazione da parte del legislatore, al fine di tener conto, fra l'altro, del rilievo sociale dell'attivita' dei medesimi, come e' dimostrato anche dalla normativa di natura agevolativa di cui all'art. 6 d.P.R. n. 601 del 1973 ed al d.lgs. n. 460 del 1997. - S. nn. 107/1971, 123/1982, 134/1982, 143/1982, 108/1983, 574/1988, 21/1996; O. nn. 368/1987, 556/1987, 52/1988, 26/1989. red.: S. Di Palma
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 110 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Commissione tributaria regionale di Genova con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1 giugno 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Vari
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 19 giugno 1998.
Il cancelliere: Fruscella
Testo integrale
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