Corte costituzionale
Sentenza n. 217/1998
Corte cost., sent. 19 giugno 1998, n. 217
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 217/1998
- Data di deposito
- 19 giugno 1998
- Data di decisione
- 1° giugno 1998
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Fernando Santosuosso
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1998:217
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, legge n. 142 del 10 aprile 1981
Parametri
Massime
Massima n. 23997
Non e' fondata, con riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2 l. 10 aprile 1981, n. 142 (Modifiche ad alcune norme relative alle convenzioni tra coniugi) - che stabilisce il mantenimento della previa autorizzazione del giudice per il mutamento delle sole convenzioni matrimoniali stipulate prima dell'entrata in vigore della legge stessa - in quanto - posto che il legislatore, nel dettare norme transitorie gode della piu' ampia discrezionalita', con l'unico limite costituito dal rispetto del principio di ragionevolezza; e che la necessita' dell'autorizzazione del giudice per la modifica delle convenzioni matrimoniali trovava il proprio fondamento, culturale e sociale, prima ancora che giuridico, in un determinato assetto che la famiglia italiana ha mantenuto fino ad un certo momento storico, nel quale il provvedimento del giudice costituiva una garanzia sia per la base economica della famiglia, sia per la tutela del coniuge piu' debole - la norma impugnata non si limita a distinguere le due situazioni sulla base del semplice elemento diversificatore costituito dal fluire del tempo, ma, seguendo il normale criterio secondo cui le modificazioni legislative non intervengono che per l'avvenire, si fa carico di recepire gradualmente le innovazioni che la coscienza collettiva e' andata maturando nel corso degli anni; ed in quanto la permanenza dell'autorizzazione per il mutamento delle convenzioni anteriormente stipulate si giustifica anche per il principio dell'affidamento riposto dalle parti nella tendenziale immodificabilita' del regime convenzionale adottato, risolvendosi cosi' in un bilanciato e corretto punto di equilibrio nel passaggio dal vecchio al nuovo regime, rispettoso dei diritti acquisiti e della graduale evoluzione della coscienza sociale in materia. - S. nn. 168/1985, 136/1991 e 378/1994. red.: S. Di Palma
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 10 aprile 1981, n. 142 (Modifiche ad alcune norme relative alle convenzioni tra coniugi) sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Udine con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1 giugno 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Santosuosso
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 19 giugno 1998.
Il cancelliere: Fruscella
Testo integrale
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Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze