Corte costituzionale

Sentenza n. 217/1998

Corte cost., sent. 19 giugno 1998, n. 217

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
217/1998
Data di deposito
19 giugno 1998
Data di decisione
1° giugno 1998
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Fernando Santosuosso
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1998:217

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, legge n. 142 del 10 aprile 1981

Parametri

Massime

Massima n. 23997

Non e' fondata, con riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2 l. 10 aprile 1981, n. 142 (Modifiche ad alcune norme relative alle convenzioni tra coniugi) - che stabilisce il mantenimento della previa autorizzazione del giudice per il mutamento delle sole convenzioni matrimoniali stipulate prima dell'entrata in vigore della legge stessa - in quanto - posto che il legislatore, nel dettare norme transitorie gode della piu' ampia discrezionalita', con l'unico limite costituito dal rispetto del principio di ragionevolezza; e che la necessita' dell'autorizzazione del giudice per la modifica delle convenzioni matrimoniali trovava il proprio fondamento, culturale e sociale, prima ancora che giuridico, in un determinato assetto che la famiglia italiana ha mantenuto fino ad un certo momento storico, nel quale il provvedimento del giudice costituiva una garanzia sia per la base economica della famiglia, sia per la tutela del coniuge piu' debole - la norma impugnata non si limita a distinguere le due situazioni sulla base del semplice elemento diversificatore costituito dal fluire del tempo, ma, seguendo il normale criterio secondo cui le modificazioni legislative non intervengono che per l'avvenire, si fa carico di recepire gradualmente le innovazioni che la coscienza collettiva e' andata maturando nel corso degli anni; ed in quanto la permanenza dell'autorizzazione per il mutamento delle convenzioni anteriormente stipulate si giustifica anche per il principio dell'affidamento riposto dalle parti nella tendenziale immodificabilita' del regime convenzionale adottato, risolvendosi cosi' in un bilanciato e corretto punto di equilibrio nel passaggio dal vecchio al nuovo regime, rispettoso dei diritti acquisiti e della graduale evoluzione della coscienza sociale in materia. - S. nn. 168/1985, 136/1991 e 378/1994. red.: S. Di Palma

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 10 aprile 1981, n. 142 (Modifiche ad alcune norme relative alle convenzioni tra coniugi) sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Udine con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1 giugno 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Santosuosso

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 19 giugno 1998.

Il cancelliere: Fruscella

Testo integrale

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Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze