Corte costituzionale

Sentenza n. 215/1998

Corte cost., sent. 19 giugno 1998, n. 215

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
215/1998
Data di deposito
19 giugno 1998
Data di decisione
1° giugno 1998
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Piero Alberto Capotosti
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1998:215

Norme oggetto del giudizio

  • art. 11, comma 6, legge n. 990 del 24 dicembre 1969
  • legge n. 39 del 26 febbraio 1977
  • decreto-legge n. 857 del 23 dicembre 1976
  • decreto del Presidente della Repubblica n. 973 del 24 novembre 1970
  • decreto legislativo n. 175 del 17 marzo 1995

Parametri

Massime

Massima n. 23994

E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 11, comma sesto, l. 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), cosi' come modif. dalla l. 26 febbraio 1977, n. 39 (Conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, concernente modifica della disciplina dell'assicurazione obbligatoria) - nella parte in cui, nel prevedere l'intervento consultivo di una apposita Commissione ministeriale, sostitutiva della Commissione centrale prezzi, "ne determina la composizione in maniera meno garantistica rispetto a quest'ultima" - sollevata con riferimento all'art. 23 Cost., in quanto - posto che il giudice 'a quo' non puo' rimettere una seconda volta alla Corte costituzionale la medesima questione nel corso dello stesso grado del giudizio pendente fra le stesse parti, cosi' da evitare un 'bis in idem', che si risolverebbe nella impugnazione della precedente decisione della Corte - il T.A.R. del Lazio ha riproposto, nel corso dello stesso giudizio e per gli stessi motivi la medesima questione gia' dichiarata inammissibile con la sentenza n. 315 del 1992. - S. nn. 315/1992, 12/1998. red.: S. Di Palma

Massima n. 23995

Non e' fondata, con riferimento all'art. 23 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 11, comma sesto, l. n. 990 del 1969, cosi' come modif. dalla l. n. 39 del 1977, nella parte in cui, nel prevedere l'intervento consultivo di un'apposita Commissione ministeriale, sostitutiva della Commissione centrale prezzi, "ne determina la composizione in maniera meno garantistica rispetto a quest'ultima", in quanto - posto che le tariffe (che vengono inserite di diritto, in base alla disposizione impugnata, nei contratti di assicurazione per la responsabilita' civile dei veicoli e dei natanti, la cui stipula e' obbligatoria, ai sensi dell'art. 1 della medesima legge, per ogni possessore di veicolo a motore che intenda farlo circolare) costituiscono "prestazione patrimoniale imposta" ai sensi dell'art. 23 Cost., tenuto conto che la determinazione da parte del CIP delle tariffe medesime costituisce atto formale autoritativo incidente sull'autonomia privata dell'utente, in riferimento ad un negozio (contratto di assicurazione) obbligatorio 'ex lege' per il soddisfacimento di un rilevante bisogno di vita, qual e' la liberta' di circolazione mediante l'utilizzazione di veicoli; che la riserva di legge prevista dall'art. 23 Cost. e' "relativa", ponendo l'obbligo per il legislatore di determinare preventivamente e sufficientemente criteri direttivi di base e linee generali di disciplina della discrezionalita' amministrativa; e che l'elaborazione della tariffa di mercato dei premi dell'assicurazione dei rischi di massa, quale deve considerarsi l'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile per danni causati dalla circolazione dei veicoli, si basava essenzialmente, alla stregua della previgente disciplina dell'art. 11 l. n. 990 del 1969 e del relativo regolamento di esecuzione (d.P.R. 24 novembre 1970, n. 973), su dati tecnici derivanti da una complessa attivita' di rilevazione statistico-attuariale - dalla disciplina in esame erano desumibili criteri, limiti e controlli che, delimitando in modo congruo la discrezionalita' della p.a., escludevano la violazione dell'art. 23 Cost., tanto piu' che era previsto un ulteriore elemento garantistico costituito da un modulo procedimentale con il quale veniva a realizzarsi la collaborazione di una pluralita' di organi al fine di escludere eventuali arbitrii dell'amministrazione (cfr. Massima "A"). - S. nn. 4/1957, 112/1957, 36/1959, 2/1962, 55/1963, 72/1969, 67/1973, 127/1988, 507/1988, 236/1994, 157/1996, 180/1996 e 111/1997. red.: S. Di Palma

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, sesto comma, della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti) così come modificato dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, concernente modifica della disciplina dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), sollevata, in riferimento all'art. 23 della Costituzione, dal Tar del Lazio con l'ordinanza del 9-16 giugno 1993 indicata in epigrafe;

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dello stesso art. 11, sesto comma, della medesima legge 24 dicembre 1969, n. 990, così come modificato dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39, sollevata, in riferimento all'art. 23 della Costituzione, dal Tar del Lazio con le due distinte ordinanze del 23 ottobre 1996 indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1 giugno 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Capotosti

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 19 giugno 1998.

Il cancelliere: Fruscella

Testo integrale

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