Corte costituzionale

Sentenza n. 198/1998

Corte cost., sent. 3 giugno 1998, n. 198

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
198/1998
Data di deposito
3 giugno 1998
Data di decisione
20 maggio 1998
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Annibale Marini
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1998:198

Norme oggetto del giudizio

  • art. 17, comma 5, decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992

Parametri

Massime

Massima n. 23952

Non e' fondata, con riferimento all'art. 76 Cost., in relazione all'art. 4, comma 1, lett. a), punto 16, l. 23 ottobre 1992, n. 421 (Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanita' e di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale), l'art. 17, comma 5, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), in quanto - posto che la legge delega, nello stabilire, in sede di istituzione dell'ICI, quale criterio direttivo [art. 4, comma 1, lett. a), punto 16], l'esclusione dei redditi dominicali delle aree fabbricabili, dei redditi dei terreni agricoli e dei redditi dei fabbricati dall'ambito di applicazione dell'ILOR, non ha fissato (come invece ha fatto al successivo punto 17 per la soppressione dell'INVIM) il termine dal quale tale esclusione deve avere effetto; che la disposizione denunciata stabilisce, fra l'altro, che l'esclusione dall'imposta locale sui redditi ivi indicati ha effetto, per i soggetti all'IRPEG il cui periodo d'imposta non coincide con l'anno solare, sui redditi prodotti dal primo periodo d'imposta successivo all'1 gennaio 1993; e che la determinazione dei "principi e criteri direttivi" richiesti dall'art. 76 Cost. per una valida delegazione legislativa non puo' eliminare ogni margine di scelta nell'esercizio della delega, servendo gli stessi, da un lato, a circoscrivere il campo della delega si' da evitare che essa venga esercitata in modo divergente dalle finalita' che l'hanno determinata, ma, dall'altro, a consentire al potere delegato la possibilita' di valutare le particolari situazioni giuridiche da regolamentare nella fisiologica attivita' di "riempimento" che lega i due livelli normativi - il legislatore delegato, nell'attivita' di riempimento allo stesso riferibile, ha fissato quale data di decorrenza dell'esclusione dall'ILOR dei redditi sopra specificati il periodo d'imposta successivo a quello in corso all'entrata in vigore del decreto legislativo; determinazione, questa, rimessa alla discrezionalita' del potere delegato. - S. nn. 56/1971, 158/1985, 362/1995; O. nn. 321/1987, 21/1988. red.: S. Di Palma

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), sollevata, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di Milano con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 maggio 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Marini

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 3 giugno 1998.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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