Corte costituzionale
Sentenza n. 198/1998
Corte cost., sent. 3 giugno 1998, n. 198
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 198/1998
- Data di deposito
- 3 giugno 1998
- Data di decisione
- 20 maggio 1998
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Annibale Marini
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1998:198
Norme oggetto del giudizio
- art. 17, comma 5, decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992
Parametri
- art. 4, comma 1, a),p. 16, legge n. 421 del 23 ottobre 1992
- art. 76, Costituzione
Massime
Massima n. 23952
Non e' fondata, con riferimento all'art. 76 Cost., in relazione all'art. 4, comma 1, lett. a), punto 16, l. 23 ottobre 1992, n. 421 (Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanita' e di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale), l'art. 17, comma 5, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), in quanto - posto che la legge delega, nello stabilire, in sede di istituzione dell'ICI, quale criterio direttivo [art. 4, comma 1, lett. a), punto 16], l'esclusione dei redditi dominicali delle aree fabbricabili, dei redditi dei terreni agricoli e dei redditi dei fabbricati dall'ambito di applicazione dell'ILOR, non ha fissato (come invece ha fatto al successivo punto 17 per la soppressione dell'INVIM) il termine dal quale tale esclusione deve avere effetto; che la disposizione denunciata stabilisce, fra l'altro, che l'esclusione dall'imposta locale sui redditi ivi indicati ha effetto, per i soggetti all'IRPEG il cui periodo d'imposta non coincide con l'anno solare, sui redditi prodotti dal primo periodo d'imposta successivo all'1 gennaio 1993; e che la determinazione dei "principi e criteri direttivi" richiesti dall'art. 76 Cost. per una valida delegazione legislativa non puo' eliminare ogni margine di scelta nell'esercizio della delega, servendo gli stessi, da un lato, a circoscrivere il campo della delega si' da evitare che essa venga esercitata in modo divergente dalle finalita' che l'hanno determinata, ma, dall'altro, a consentire al potere delegato la possibilita' di valutare le particolari situazioni giuridiche da regolamentare nella fisiologica attivita' di "riempimento" che lega i due livelli normativi - il legislatore delegato, nell'attivita' di riempimento allo stesso riferibile, ha fissato quale data di decorrenza dell'esclusione dall'ILOR dei redditi sopra specificati il periodo d'imposta successivo a quello in corso all'entrata in vigore del decreto legislativo; determinazione, questa, rimessa alla discrezionalita' del potere delegato. - S. nn. 56/1971, 158/1985, 362/1995; O. nn. 321/1987, 21/1988. red.: S. Di Palma
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), sollevata, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di Milano con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 maggio 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Marini
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 3 giugno 1998.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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