Corte costituzionale

Sentenza n. 19/1998

Corte cost., sent. 18 febbraio 1998, n. 19

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
19/1998
Data di deposito
18 febbraio 1998
Data di decisione
12 febbraio 1998
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Guido Neppi Modona
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1998:19

Norme oggetto del giudizio

  • art. 24, comma 1, decreto legislativo n. 758 del 19 dicembre 1994

Parametri

Massime

Massima n. 23682

Non sono fondate, con riferimento all'art. 3 Cost., le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 24, comma 1, d.lgs. 19 dicembre 1994, n. 758 (Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro) - nella parte in cui non prevede che possano essere ammessi alla definizione in via amministrativa con conseguente dichiarazione di estinzione del reato coloro i quali abbiano regolarizzato la violazione prima che l'autorita' di vigilanza abbia impartito la prescrizione, o abbiano regolarizzato la violazione nonostante l'organo di vigilanza abbia omesso di impartire la prescrizione, ovvero l'abbia impartita senza osservare le forme legislativamente richieste - in quanto - posto che e' dovere del giudice privilegiare una lettura delle norme conforme a Costituzione; che il sistema delineato dal capo II d.lgs. n. 758 del 1994, dedicato all'estinzione della contravvenzioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro sanzionate alternativamente con la pena dell'arresto o dell'ammenda, disciplina un peculiare e articolato meccanismo funzionalmente destinato all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose della violazione accertata, accompagnato dall'effetto estintivo del reato, cosi' legittimando prassi gia' invalse in tema di contravvenzioni antinfortunistiche; che la nuova normativa mira, da un lato, ad assicurare l'effettivita' dell'osservanza delle misure di prevenzione e di protezione in tema di sicurezza e igiene sul lavoro (materia in cui l'interesse alla regolarizzazione delle violazioni, e alla correlativa tutela dei lavoratori, e' di gran lunga prevalente rispetto all'applicazione della sanzione penale), e, dall'altro, a conseguire una consistente deflazione processuale; e che ambedue le ragioni che ispirano la disciplina in esame ricorrono nel caso in cui il contravventore abbia spontaneamente e autonomamente provveduto a eliminare le conseguenze dannose o pericolose della contravvenzione prima o, comunque, indipendentemente dalla prescrizione dell'organo di vigilanza - deve ritenersi consentita un'applicazione della disciplina in base alla quale, in caso di notizia di reato acquisita da un'autorita' di polizia giudiziaria diversa dall'organo di vigilanza e di spontanea regolarizzazione da parte del contravventore, l'organo di vigilanza sia autorizzato ad impartire "ora per allora" la prescrizione prevista dall'art. 20, ovvero, ed a maggior ragione, a ratificare nelle forme dovute prescrizioni irritualmente impartite, nonche' a verificare l'avvenuta eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato e ad ammettere il contravventore al pagamento della somma determinata a norma dell'art. 21, commi 1 e 2, si' che l'autore dell'illecito, previo pagamento della somma stabilita, possa usufruire dell'estinzione del reato disciplinata dall'art. 24. red.: S. Di Palma

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 24, comma 1, del d.lgs. 19 dicembre 1994, n. 758 (Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro), sollevate, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari della Pretura circondariale di Ferrara, con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 febbraio 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Neppi Modona

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 18 febbraio 1998.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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