Corte costituzionale

Sentenza n. 138/1998

Corte cost., sent. 23 aprile 1998, n. 138

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
138/1998
Data di deposito
23 aprile 1998
Data di decisione
20 aprile 1998
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Carlo Mezzanotte
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1998:138

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 24051

Non e' fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 62, numero 6, prima parte, cod. pen., che prevede come circostanza attenuante l'avere prima del giudizio riparato interamente il danno mediante il risarcimento di esso, in quanto l'interpretazione fatta propria dal giudice rimettente - secondo il quale l'esegesi della norma censurata assunta dalla prevalente giurisprudenza della Cassazione, che ne esclude l'applicabilita' nell'ipotesi in cui il risarcimento venga effettuato, in forza del contratto di assicurazione contro la responsabilita' civile verso terzi, dall'ente assicuratore - non e' la sola possibile. Infatti, ai fini di una corretta lettura della disposizione denunciata, e' decisiva la considerazione che l'interpretazione dell'attenuante in chiave meramente soggettiva, <<che ravvisasse in essa una finalita' rieducativa, contrasterebbe con l'art. 3 Cost. sotto i molteplici profili evidenziati dal giudice 'a quo' e dalla piu' recente giurisprudenza della Corte di Cassazione>>: con la conseguenza di una arbitraria svalutazione dell'istituto dell'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, istituto che svolge nel nostro ordinamento una insostituibile funzione riequilibratrice, in attuazione degli imperativi contenuti nell'art. 3 Cost.. Nella fattispecie, quindi, l'interpretazione della norma impugnata, non contraddetta dalla interpretazione testuale, e' nel senso che l'attenuante del risarcimento del danno in essa prevista sia operante anche quando l'intervento risarcitorio, comunque riferibile all'imputato, sia compiuto, prima del giudizio dall'ente assicuratore. - Cfr. S. nn. 560/1987, 77/1983, 56/1975. red.: G. Leo

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 62, n. 6, prima parte, del codice penale, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Trieste con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 aprile 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Mezzanotte

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 23 aprile 1998.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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