Corte costituzionale
Sentenza n. 138/1998
Corte cost., sent. 23 aprile 1998, n. 138
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 138/1998
- Data di deposito
- 23 aprile 1998
- Data di decisione
- 20 aprile 1998
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Carlo Mezzanotte
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1998:138
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 24051
Non e' fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 62, numero 6, prima parte, cod. pen., che prevede come circostanza attenuante l'avere prima del giudizio riparato interamente il danno mediante il risarcimento di esso, in quanto l'interpretazione fatta propria dal giudice rimettente - secondo il quale l'esegesi della norma censurata assunta dalla prevalente giurisprudenza della Cassazione, che ne esclude l'applicabilita' nell'ipotesi in cui il risarcimento venga effettuato, in forza del contratto di assicurazione contro la responsabilita' civile verso terzi, dall'ente assicuratore - non e' la sola possibile. Infatti, ai fini di una corretta lettura della disposizione denunciata, e' decisiva la considerazione che l'interpretazione dell'attenuante in chiave meramente soggettiva, <<che ravvisasse in essa una finalita' rieducativa, contrasterebbe con l'art. 3 Cost. sotto i molteplici profili evidenziati dal giudice 'a quo' e dalla piu' recente giurisprudenza della Corte di Cassazione>>: con la conseguenza di una arbitraria svalutazione dell'istituto dell'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, istituto che svolge nel nostro ordinamento una insostituibile funzione riequilibratrice, in attuazione degli imperativi contenuti nell'art. 3 Cost.. Nella fattispecie, quindi, l'interpretazione della norma impugnata, non contraddetta dalla interpretazione testuale, e' nel senso che l'attenuante del risarcimento del danno in essa prevista sia operante anche quando l'intervento risarcitorio, comunque riferibile all'imputato, sia compiuto, prima del giudizio dall'ente assicuratore. - Cfr. S. nn. 560/1987, 77/1983, 56/1975. red.: G. Leo
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 62, n. 6, prima parte, del codice penale, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Trieste con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 aprile 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Mezzanotte
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 23 aprile 1998.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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