Corte costituzionale

Sentenza n. 134/1998

Corte cost., sent. 23 aprile 1998, n. 134

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
134/1998
Data di deposito
23 aprile 1998
Data di decisione
20 aprile 1998
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Piero Alberto Capotosti
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1998:134

Norme oggetto del giudizio

  • art. 37, comma 6, legge della Regione autonoma Valle d'Aosta n. 39 del 4 settembre 1995
  • art. 37, comma 1, lett. b), legge della Regione autonoma Valle d'Aosta n. 39 del 4 settembre 1995

Parametri

Massime

Massima n. 23841

E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 108, comma primo, Cost., l'art. 37, comma 1, lett. b), e comma 6, l. reg. Valle d'Aosta 4 settembre 1995, n. 39 (Normativa e criteri generali per l'assegnazione, la determinazione dei canoni e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), nella parte in cui prevedono che il provvedimento di decadenza dall'assegnazione dell'alloggio del titolare che non vi abiti stabilmente e' ricorribile innanzi al Pretore, in quanto - posto che la norma regionale impugnata assoggetta alla stessa misura della decadenza dall'assegnazione dell'alloggio, stabilendone la ricorribilita' innanzi al pretore, due fattispecie, quali quella di non abitare stabilmente nell'alloggio e quella di non averlo occupato entro il termine prestabilito, per le quali, viceversa, sia nella disciplina dettata dal d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035, sia nella successiva disciplina di cui alla deliberazione CIPE del 19 novembre 1981 non e' prevista uniformita' di regime giuridico; che il legislatore regionale non puo' statuire in ordine a rimedi giurisdizionali o in ordine a poteri o facolta' dell'Autorita' giudiziaria, trattandosi di materia riservata alla competenza della legge statale; e che questo principio giurisprudenziale vale anche con riferimento a quei casi in cui le disposizioni regionali contengono una mera riproduzione o un semplice richiamo delle norme statali, che statuiscono in detta materia, poiche' esse attuano un'indebita novazione della fonte con tutte le conseguenze che ne derivano anche sul piano applicativo - le disposizioni impugnate, statuendo, in combinato disposto, che il provvedimento di decadenza dall'assegnazione dell'alloggio, perche' l'assegnatario non vi abita stabilmente, e' sempre ricorribile innanzi al pretore, intervengono nella materia giurisdizionale, violando l'art. 108 Cost.. - S. nn. 505/1991, 210/1993, 303/1994, 457/1994, 76/1995, 459/1995, 390/1996. red.: S. Di Palma

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 37, comma 1, lettera b) e comma 6 della legge della regione Valle d'Aosta 4 settembre 1995, n. 39 (Normativa e criteri generali per l'assegnazione, la determinazione dei canoni e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica) nella parte in cui prevedono che il provvedimento di decadenza dall'assegnazione dell'alloggio del titolare che non vi abiti stabilmente è ricorribile innanzi al pretore.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 aprile 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Capotosti

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 23 aprile 1998.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze