Corte costituzionale
Sentenza n. 112/1998
Corte cost., sent. 16 aprile 1998, n. 112
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 112/1998
- Data di deposito
- 16 aprile 1998
- Data di decisione
- 9 aprile 1998
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuliano Vassalli
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1998:112
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 23818
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 83 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che, nel caso di responsabilita' civile derivante dalla assicurazione obbligatoria prevista dalla legge 24 dicembre 1969, n. 990, l'assicuratore possa essere citato nel processo penale a richiesta dell'imputato, in quanto - posto che e' fuori discussione la chiamata in garanzia dell'assicuratore da parte dell'assicurato convenuto in un giudizio civile per il risarcimento del danno provocato con la circolazione di autoveicoli sottoposti alle norme della legge per l'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile; e che la posizione del convenuto, chiamato a rispondere del proprio fatto illecito in autonomo giudizio civile, e quella dell'imputato, per il quale, in relazione allo stesso tipo di illecito, vi sia stata costituzione di parte civile del danneggiato nel processo penale, sono assolutamente identiche - il principio costituzionale di egualianza e' violato da un sistema, come quello degli artt. 83 ss. cod. proc. pen., per effetto del quale l'assicuratore, quando sia responsabile civile ai sensi di legge, puo' entrare nel processo solo in forza di citazione della parte civile (o del p.m. nel caso previsto dall'art. 77 n. 4) o in forza del proprio intervento volontario, tenuto anche conto che un sistema, nel quale il danneggiato, costituendosi parte civile, diviene il "dominus" dell'estensione soggettiva degli effetti civili della sentenza penale, oltre ad apparire inadeguato rispetto ai ricordati strumenti di accesso del responsabile civile nel processo penale, risulta ben poco coerente rispetto al modello prefigurato dall'art. 651 cod. proc. pen. in ordine agli effetti di natura extrapenale del giudicato penale, potendo tali effetti realizzarsi nei confronti del responsabile civile solo nel caso in cui egli sia stato citato o sia intervenuto volontariamente nel processo penale. - S. nn. 55/1971, 24/1973 e 99/1973, 38/1982; O. n. 120/1982. red.: S. Di Palma
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 83 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che, nel caso di responsabilità civile derivante dalla assicurazione obbligatoria prevista dalla legge 24 dicembre 1969, n. 990, l'assicuratore possa essere citato nel processo penale a richiesta dell'imputato.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 aprile 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Vassalli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 16 aprile 1998.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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