Corte costituzionale
Sentenza n. 102/1998
Corte cost., sent. 6 aprile 1998, n. 102
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 102/1998
- Data di deposito
- 6 aprile 1998
- Data di decisione
- 26 marzo 1998
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Guizzi
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1998:102
Norme oggetto del giudizio
- art. 55, comma 4, decreto del Presidente della Repubblica n. 180 del 5 gennaio 1950
Parametri
Massime
Massima n. 23845
E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 55, quarto comma, del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 (Approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle Pubbliche Amministrazioni), alla stregua del quale <<non si possono perseguire le indennita' premio di servizio conferite ai propri iscritti dall'Istituto nazionale per l'assistenza dei dipendenti degli enti locali>>, in quanto la norma sulla <<non perseguibilita'>> si inserisce in un meccanismo normativo tipico del pubblico impiego: quello della cessione dello stipendio pari ad un quinto. Invero, nonostante il processo di graduale assimilazione rilevato dal giudice 'a quo' - che trova eloquente riconoscimento nella giurisprudenza costituzionale (v., tra le molte, le sentenze nn. 243 e 99 del 1993) e nella recente legislazione - il sistema pubblico e quello privato non sono, allo stato, comparabili. Ne consegue, pertanto, che la normativa vigente nel settore privato non puo' essere assunta, su questo punto particolare, come valido 'tertium comparationis'. red.: G. Leo
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 55, quarto comma, del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 (Approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle Pubbliche Amministrazioni), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal pretore di Torino, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 marzo 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Guizzi
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 6 aprile 1998.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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