Corte costituzionale
Ordinanza n. 90/1998
Corte cost., ord. 1° aprile 1998, n. 90
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 90/1998
- Data di deposito
- 1° aprile 1998
- Data di decisione
- 25 marzo 1998
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Valerio Onida
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1998:90
Norme oggetto del giudizio
- art. 216, comma 1, n. 4, legge della Regione siciliana n. 16 del 18 marzo 1963
- art. 1, comma 1, legge della Regione siciliana n. 7 del 18 aprile 1989
Parametri
Massime
Massima n. 23809
E' manifestamente inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale sollevata, in riferimento all'art. 3, commi primo e secondo, Cost., nei confronti dell'art. 216, comma 1, numero 4, della legge della Regione siciliana 15 marzo 1963, n. 16 (Ordinamento amministrativo degli enti locali) nel testo modificato dall'art. 1, comma 1, della legge regionale 18 aprile 1989, n. 7, nella parte in cui pone come limite massimo per la nomina a dipendente degli enti locali della Regione siciliana l'eta' di quaranta anni. Nel giudizio nel corso del quale l'incidente e' stato promosso, e che verte sul risarcimento di danni per la mancata assunzione dell'interessato, a causa del superamento del suddetto limite di eta', presso un'Azienda municipalizzata del Comune di Palermo, non trova infatti applicazione la disposizione impugnata ma la normativa del contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori delle aziende municipalizzate di igiene urbana in data 1 ottobre 1991, e del piu' recente analogo contratto del 31 ottobre 1995. Atteso che, come si desume chiaramente dall'art. 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142 - che configura le aziende speciali dei Comuni come enti strumentali dell'ente locale dotati di personalita' giuridica e di autonomia imprenditoriale - e dall'art. 1, comma 3, del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina del pubblico impiego) - che si riferisce ai rapporti di impiego presso le amministrazioni pubbliche, comprendendo fra queste gli enti locali e "tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali" - i dipendenti delle aziende speciali dei Comuni non sono inclusi nel comparto, relativo alla speciale contrattazione collettiva prevista dall'art. 45 del citato d.lgs. n. 29 del 1993, concernente il personale delle Regioni e delle autonomie locali, e pertanto il loro rapporto di lavoro resta disciplinato da contratti collettivi di lavoro di diritto comune. E d'altra parte, anche a voler ricercare nella disciplina del pubblico impiego locale - come ipotizza il remittente - un parametro per l'apprezzamento della validita' delle clausole del contratto collettivo nazionale di lavoro, dovrebbe farsi riferimento non gia' alla legislazione regionale siciliana, ma a quella nazionale. red.: S. Pomodoro
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 216, primo comma, n. 4, della legge regionale siciliana 15 marzo 1963, n. 16 (Ordinamento amministrativo degli enti locali nella regione siciliana), nel testo modificato dall'art. 1, comma 1 della legge regionale siciliana 18 aprile 1989, n. 7 (Modifica dell'art. 216 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal pretore di Palermo con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Onida
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 1 aprile 1998.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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