Corte costituzionale
Ordinanza n. 79/1998
Corte cost., ord. 26 marzo 1998, n. 79
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 79/1998
- Data di deposito
- 26 marzo 1998
- Data di decisione
- 23 marzo 1998
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Piero Alberto Capotosti
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1998:79
Norme oggetto del giudizio
- art. 46, comma 5, legge della Regione Liguria n. 6 del 28 febbraio 1983
- art. 11, comma 1, let. b), legge della Regione Liguria n. 50 del 22 dicembre 1983
Parametri
Massime
Massima n. 23790
Manifesta inammissibilita' della questione, in quanto - premesso che le norme denunziate (art. 11, primo comma, lett. b), della legge della Regione Liguria n. 50 del 1983 ed art. 46, quinto comma, della legge della Regione Liguria n. 6 del 1983), sono state abrogate, rispettivamente, dalla legge regionale 21 giugno 1996, n. 27 e dalla legge regionale 3 marzo 1994, n. 10, senza che il relativo contenuto normativo sia stato riprodotto nelle disposizioni che hanno diversamente disciplinato la materia; e considerato che, secondo la giurisprudenza della Corte, qualora le norme oggetto di censura siano abrogate o comunque modificate, i giudici 'a quibus' devono indicare puntualmente gli elementi concreti della fattispecie sottoposta al loro esame ed esporre le argomentazioni che fondano il giudizio di perdurante rilevanza della questione - l'ordinanza di rimessione non esplicita tali circostanze e, peraltro, relativamente alla legge regionale n. 50 del 1983, neppure chiarisce, come invece sarebbe stato necessario in considerazione del riferimento al testo anteriore alle modificazioni introdotte dalla legge regionale n. 33 del 1985, quale delle due formulazioni ritiene applicabile alla fattispecie, sicche' risulta del tutto carente la motivazione sulla rilevanza della questione. - Cfr., 'ex multis', O. n. 419/1997. red.: G. Leo
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, primo comma, lettera b), della legge regione Liguria 22 dicembre 1983, n. 50 (Determinazione del canone sociale per l'edilizia residenziale pubblica), nonché dell'art. 46, quinto comma, della legge regione Liguria 28 febbraio 1983, n. 6 (Procedure, organi e competenze in materia di edilizia residenziale e norme per il controllo degli Istituti autonomi per le case popolari), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal tribunale di Genova, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 marzo 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Capotosti
Il cancelliere: Malvica
Depositata in cancelleria il 26 marzo 1998.
Il cancelliere: Malvica
Testo integrale
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