Corte costituzionale
Ordinanza n. 61/1998
Corte cost., ord. 12 marzo 1998, n. 61
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 61/1998
- Data di deposito
- 12 marzo 1998
- Data di decisione
- 9 marzo 1998
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Guido Neppi Modona
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1998:61
Norme oggetto del giudizio
- art. 28, comma 1, legge n. 332 del 8 agosto 1995
Parametri
Massime
Massima n. 23977
Manifesta infondatezza della questione, in quanto - premesso che, alla stregua della consolidata giurisprudenza della Corte, <<rientra nella discrezionalita' del legislatore, salvo il divieto posto dall'art. 25, secondo comma, Cost., disciplinare il passaggio da una vecchia ad una nuova disciplina dettando norme transitorie volte ad escludere l'applicabilita' delle nuove norme alle situazioni pendenti alla data di entrata in vigore delle norme processuali sopravvenute, sempreche' la discrezionalita' del legislatore non sia esercitata in modo irragionevole>> - nella fattispecie, la disciplina transitoria, nello stabilire che la sospensione del procedimento per il reato di cui all'art. 371-'bis', primo comma, cod. pen. non opera quando per tale reato sia gia' stata esercitata l'azione penale, non contrasta con la 'ratio' che sottosta' anche alla disciplina <<a regime>> della sospensione: una volta che sia stata esercitata l'azione penale per il reato di false informazioni, la posizione dell'imputato e' infatti ormai sottoposta al giudizio dell'autorita' giurisdizionale e, quindi, sottratta a potenziali condizionamenti da parte del pubblico ministero dinanzi al quale il reato e' commesso. Pertanto, dal confronto tra la disciplina <<a regime>> e la norma transitoria emerge che il legislatore ha non irragionevolmente esercitato il suo potere discrezionale nel definire l'ambito di applicabilita' dell'istituto della sospensione dei procedimenti per il reato di cui all'art. 371-'bis' cod. pen. in corso al momento dell'entrata in vigore della legge. - Cfr., tra le molte, S. n. 136/1991 e O. n. 10/1991. red.: G. Leo
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 28, comma 1, della legge 8 agosto 1995, n. 332 (Modifiche al codice di procedura penale in tema di semplificazione dei procedimenti, di misure cautelari e di diritto di difesa), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Taranto, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 marzo 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Neppi Modona
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 12 marzo 1998.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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