Corte costituzionale

Ordinanza n. 61/1998

Corte cost., ord. 12 marzo 1998, n. 61

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
61/1998
Data di deposito
12 marzo 1998
Data di decisione
9 marzo 1998
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Guido Neppi Modona
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1998:61

Norme oggetto del giudizio

  • art. 28, comma 1, legge n. 332 del 8 agosto 1995

Parametri

Massime

Massima n. 23977

Manifesta infondatezza della questione, in quanto - premesso che, alla stregua della consolidata giurisprudenza della Corte, <<rientra nella discrezionalita' del legislatore, salvo il divieto posto dall'art. 25, secondo comma, Cost., disciplinare il passaggio da una vecchia ad una nuova disciplina dettando norme transitorie volte ad escludere l'applicabilita' delle nuove norme alle situazioni pendenti alla data di entrata in vigore delle norme processuali sopravvenute, sempreche' la discrezionalita' del legislatore non sia esercitata in modo irragionevole>> - nella fattispecie, la disciplina transitoria, nello stabilire che la sospensione del procedimento per il reato di cui all'art. 371-'bis', primo comma, cod. pen. non opera quando per tale reato sia gia' stata esercitata l'azione penale, non contrasta con la 'ratio' che sottosta' anche alla disciplina <<a regime>> della sospensione: una volta che sia stata esercitata l'azione penale per il reato di false informazioni, la posizione dell'imputato e' infatti ormai sottoposta al giudizio dell'autorita' giurisdizionale e, quindi, sottratta a potenziali condizionamenti da parte del pubblico ministero dinanzi al quale il reato e' commesso. Pertanto, dal confronto tra la disciplina <<a regime>> e la norma transitoria emerge che il legislatore ha non irragionevolmente esercitato il suo potere discrezionale nel definire l'ambito di applicabilita' dell'istituto della sospensione dei procedimenti per il reato di cui all'art. 371-'bis' cod. pen. in corso al momento dell'entrata in vigore della legge. - Cfr., tra le molte, S. n. 136/1991 e O. n. 10/1991. red.: G. Leo

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 28, comma 1, della legge 8 agosto 1995, n. 332 (Modifiche al codice di procedura penale in tema di semplificazione dei procedimenti, di misure cautelari e di diritto di difesa), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Taranto, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 marzo 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Neppi Modona

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 12 marzo 1998.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

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