Corte costituzionale

Ordinanza n. 56/1998

Corte cost., ord. 12 marzo 1998, n. 56

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
56/1998
Data di deposito
12 marzo 1998
Data di decisione
9 marzo 1998
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Riccardo Chieppa
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1998:56

Norme oggetto del giudizio

  • art. 38, comma 3, legge n. 47 del 28 febbraio 1985
  • art. 39, comma 1, legge n. 724 del 23 dicembre 1994

Parametri

Massime

Massima n. 23789

Manifesta infondatezza della questione, poiche' - premesso che la Corte ha gia' dichiarato la manifesta infondatezza della medesima questione con l'ordinanza n. 219 del 1997, nella quale ha ribadito quanto aveva gia' posto in rilievo nella sentenza n. 369 del 1988, in ordine alla diversita' di situazioni in cui si trovano, da una parte, i soggetti imputati durante il procedimento penale e, dall'altra, i soggetti condannati a seguito di sentenza definitiva - la stessa Corte ha ripetutamente sottolineato la discrezionalita ' del legislatore nel fissare, una volta individuata una causa estintiva del reato, i limiti temporali di essa in relazione allo stato dell'azione penale. Peraltro, per quanto attiene all'accenno contenuto nell'ordinanza di rimessione alla circostanza che la condanna comprendeva anche la sanzione amministrativa della demolizione dell'immobile, basta osservare, ai fini della manifesta infondatezza, che il combinato disposto degli artt. 38, commi secondo e quarto, e 43 della legge n. 47 del 1985 prevede, tra gli effetti tassativi della oblazione e della concessione in sanatoria, anche quelli sui procedimenti di esecuzione delle sanzioni amministrative (purche' non sia ancora intervenuta la completa ed integrale esecuzione). - Cfr. O. nn. 294/1996 e 137/1996. red.: G. Leo

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 38, terzo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), e 39, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal pretore di Trani, sezione distaccata di Andria, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 marzo 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Chieppa

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 12 marzo 1998.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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