Corte costituzionale
Ordinanza n. 471/1998
Corte cost., ord. 30 dicembre 1998, n. 471
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 471/1998
- Data di deposito
- 30 dicembre 1998
- Data di decisione
- 16 dicembre 1998
- Esito
- Ammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
- Relatore
- Massimo Vari
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1998:471
Parametri
- art. 37, comma 3, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 68, comma 1, Costituzione
Massime
Massima n. 24350
E' ammissibile il conflitto di attribuzione proposto, con ricorso depositato il 24 luglio 1998, dal Senato della Repubblica nei confronti del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Messina e del medesimo Tribunale, Sezione penale - in relazione ai provvedimenti adottati contro Salvatore Frasca, senatore della XI legislatura, rinviato a giudizio con l'imputazione di diffamazione a mezzo stampa, aggravata dalla recidiva specifica, a seguito di dichiarazioni rese dallo stesso, in data 11 gennaio 1993, nel corso di una intervista televisiva e ritenute offensive della reputazione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Castrovillari -, con il quale il ricorrente chiede alla Corte di <<dichiarare che spetta al Senato della Repubblica dichiarare l'insindacabilita', ai sensi dell'art. 68, primo comma, Cost., delle dichiarazioni formulate dal senatore Frasca ed oggetto di procedimento penale davanti al Tribunale di Messina; dichiarare che non spetta al Giudice per le indagini preliminari ed alla Sezione penale dello stesso Tribunale di Messina proseguire il procedimento penale senza dichiarare il proscioglimento dell'imputato; annullare conseguentemente i provvedimenti di rinvio a giudizio, di fissazione dell'udienza per il dibattimento ed ogni altro atto diretto a consentire la prosecuzione del medesimo procedimento penale a carico del senatore Frasca>>. Vi e', infatti, la <<materia di un conflitto la cui risoluzione spetta alla competenza della Corte>>, sussistendone i requisiti soggettivi ed oggettivi, dato che deve essere riconosciuta la legittimazione del Senato della Repubblica a sollevare il conflitto, in quanto organo competente a dichiarare in modo definitivo la propria volonta' in ordine all'applicabilita' ai suoi componenti dell'art. 68, primo comma, Cost., ed altresi' quella del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Messina e dello stesso Tribunale, Sezione penale, ad essere parti nel conflitto, perche' entrambi organi giurisdizionali, in posizione di piena indipendenza garantita dalla Costituzione, competenti a dichiarare definitivamente, nell'esercizio delle rispettive funzioni, la volonta' del potere cui appartengono. Ed inoltre, per quanto attiene al profilo oggettivo, il Senato lamenta la lesione della attribuzione di dichiarare la insindacabilita' delle opinioni espresse da un proprio membro: attribuzione che gli e' riconosciuta dall'art. 68, primo comma, della Costituzione. - Cfr., 'ex plurimis', S. n. 379/1996, 289/1998; O. nn. 177/1998, 254/1998; nonche' S. nn. 443/1993, 265/1997, 375/1997. red.: G. Leo
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dal Senato della Repubblica nei confronti del giudice per le indagini preliminari del tribunale di Messina e del medesimo Tribunale, Sezione penale, con il ricorso in epigrafe indicato;
Dispone:
a) che la cancelleria della Corte costituzionale dia immediata comunicazione al Senato della Repubblica, ricorrente, della presente ordinanza;
b) che il ricorso e la presente ordinanza siano, a cura del ricorrente, notificati al giudice per le indagini preliminari del tribunale di Messina ed al medesimo tribunale, sezione penale, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Vari
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1998.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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