Corte costituzionale
Ordinanza n. 467/1998
Corte cost., ord. 30 dicembre 1998, n. 467
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 467/1998
- Data di deposito
- 30 dicembre 1998
- Data di decisione
- 16 dicembre 1998
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Guizzi
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1998:467
Norme oggetto del giudizio
- art. 7, comma 3, legge n. 412 del 30 dicembre 1991
- art. 7, comma 1, legge n. 412 del 30 dicembre 1991
Parametri
Massime
Massima n. 24334
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 52, secondo comma, e 3 Cost., nei confronti dell'art. 7, commi 1 e 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, nella parte in cui stabiliscono, con norma interpretativa, che il servizio militare valutabile per l'inquadramento economico e la determinazione dell'anzianita' lavorativa dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 20 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, e' solo quello in corso al momento della sua entrata in vigore, o prestato successivamente, con conseguente riassorbimento delle somme erogate in relazione a quello prestato in precedenza. Sia riguardo al comma 1, che riguardo al comma 3, della disposizione impugnata, infatti, la questione e' gia' stata dichiarata dalla Corte priva di fondamento, senza che ora vengano dedotti motivi nuovi che possano giustificare una diversa decisione. - V. S. nn. 455/1992 e 385/1994. red.: S. Pomodoro
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, commi 1 e 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 52 della Costituzione, dal tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione distaccata di Catania, con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Guizzi
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1998.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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