Corte costituzionale
Ordinanza n. 438/1998
Corte cost., ord. 23 dicembre 1998, n. 438
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 438/1998
- Data di deposito
- 23 dicembre 1998
- Data di decisione
- 14 dicembre 1998
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Fernando Santosuosso
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1998:438
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 4, legge n. 324 del 27 maggio 1959
- art. 2, comma 6, legge n. 324 del 27 maggio 1959
- art. 2, comma 7, legge n. 324 del 27 maggio 1959
Parametri
Massime
Massima n. 24377
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 36 e 136 Cost., degli artt. 1, comma quarto, e 2, commi sesto e settimo, della legge 27 maggio 1959, n. 324, entrambi impugnati in quanto assunti a fondamento normativo del principio di diritto, affermato dalle Sezioni riunite della Corte dei conti nelle sentenze nn. 100/C del 1994 e 39/40/QM del 1997, - e dall'autorita' rimettente considerato diritto vivente - secondo il quale il divieto di cumulo di due indennita' integrative speciali e della corresponsione della tredicesima mensilita' nei riguardi dei titolari di pensione o di assegno rinnovabile che prestino opera retribuita alle dipendenze dello Stato, di amministrazioni pubbliche o di enti pubblici, deve ritenersi - nonostante le sentenze della Corte costituzionale, con le quali e' stato riconosciuto costituzionalmente illegittimo, per la mancata correlazione al superamento di un minimo di retribuzione per la nuova attivita' esplicata - ancora vigente. Al riguardo, premesso che - in base a quanto affermato in altre occasioni - non e' consentito alla Corte fornire l'interpretazione autentica o l'eventuale correzione delle proprie precedenti decisioni, va rilevato che l'art. 2, commi sesto e settimo, della legge n. 324 del 1959, e' da ritenersi espunto dal sistema, siccome sostanzialmente trasfuso in altra norma (art. 99, commi secondo e quinto, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092) colpita da declaratoria di illegittimita' costituzionale ' in parte qua', e che non e' ammissibile l'esame degli anche evocati artt. 1, comma quanto, della legge n. 324 del 1959 e 130 del medesimo d.P.R. n. 1092 del 1973, relativi a fattispecie diverse, dal momento che, rispettivamente, il giudizio nel corso del quale essi sono stati denunciati non concerne l'ipotesi di cumulo di impieghi, e l'indennita' integrativa speciale non ha piu' la caratteristica di effettiva accessorieta'. - Sulla impossibilita', per la Corte costituzionale, di fornire interpretazione autentica o correzioni delle proprie precedenti decisioni, v. S. nn. 295/1991 e 524/1990. Riguardo al divieto di cumulo delle indennita' integrative e di corresponsione della tredicesima mensilita', oggetto delle attuali questioni, v. poi S. nn. 204/1992 e 566/1989, 376/1994, 494/1993 e 232/1992. Ed infine, circa le caratteristiche attuali dell'indennita' integrativa speciale, v. S. nn. 243/1993 e 115/1990. red. S. Pomodoro
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, quarto comma, e 2, sesto e settimo comma, della legge 27 maggio 1959, n. 324 (Miglioramenti economici al personale statale in attività ed in quiescenza) sollevate, in riferimento agli artt. 36 e 136 della Costituzione, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione siciliana, con le ordinanze di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Santosuosso
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1998
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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