Corte costituzionale
Ordinanza n. 434/1998
Corte cost., ord. 23 dicembre 1998, n. 434
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 434/1998
- Data di deposito
- 23 dicembre 1998
- Data di decisione
- 14 dicembre 1998
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Guido Neppi Modona
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1998:434
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 24396
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., nei confronti dell'art. 168, primo comma, numeri 1 e 2, del codice penale, nella parte in cui fa decorrere il previsto termine di cinque anni per la revoca di diritto della sospensione condizionale della pena, sia nel caso di commissione di altro reato, sia nel caso - verificatosi nella specie - di condanna per un delitto anteriormente commesso, dal passaggio in giudicato della sentenza concessiva del beneficio, anziche' - come sembra pretendere il giudice 'a quo' - dal momento della commissione del reato per cui la sospensione e' stata accordata. Invero la scelta del legislatore - confermata dal costante orientamento della giurisprudenza di legittimita' - di far decorrere il termine dal passaggio in giudicato della prima sentenza risponde all'esigenza di garantire l'accertamento giudiziale ed appare coerente con il sistema complessivo e con la 'ratio' e la funzione di prevenzione speciale dell'istituto, poiche' e' solo dal momento nel quale sarebbe concretamente eseguibile la pena che diviene operativo l'ordine di sospenderne l'esecuzione (art. 163, primo comma, cod. pen.); mentre un intervento additivo nel senso prospettato dal rimettente avrebbe come conseguenza - in sicuro contrasto con tale 'ratio' - che il termine di "messa alla prova" del condannato decorrerebbe prima della condanna. E d'altra parte la eventualita' - su cui principalmente si argomenta la formulata censura - che la revoca di diritto della sospensione condizionale della pena, altrimenti dovuta, sia preclusa dalla lentezza di alcuni dei procedimenti che si susseguono secondo l'ordine cronologico dei reati, e' inconveniente di mero fatto, addebitabile alle contingenti cadenze temporali degli stessi procedimenti e non riconducibili quindi a vizio della disciplina legislativa. red.: S. Pomodoro
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 168, primo comma 1, numero 1 e numero 2, del codice penale, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Neppi Modona
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1998
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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