Corte costituzionale
Ordinanza n. 37/1998
Corte cost., ord. 26 febbraio 1998, n. 37
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 37/1998
- Data di deposito
- 26 febbraio 1998
- Data di decisione
- 23 febbraio 1998
- Esito
- Ammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
- Relatore
- Annibale Marini
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1998:37
Norme oggetto del giudizio
- deliberazione della Camera dei deputati del 20 marzo 1997
Parametri
- art. 37, comma 3, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 37, comma 4, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 68, comma 1, Costituzione
- art. 26, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
Massime
Massima n. 23740
Va dichiarato ammissibile, in fase di delibazione, ai sensi degli artt. 37, commi 3 e 4, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 26, Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto, con ordinanza 16 aprile 1997, dal Tribunale di Milano nei confronti della Camera dei deputati, in ordine alla deliberazione, adottata il 20 marzo 1997, con la quale la Camera ha statuito che le dichiarazioni, di ritenuto contenuto diffamatorio, di cui il deputato Marco Boato e' stato chiamato a rispondere in sede civile per risarcimento di danni, devono ritenersi coperte dall'immunita' parlamentare. Infatti, ribadito, in via preliminare, che la utilizzata forma dell'ordinanza e' idonea ad integrare il ricorso richiesto per l'instaurazione del conflitto, deve riconoscersi che sia il Tribunale - in base al principio per cui i singoli organi giurisdizionali esplicano le loro funzioni in piena indipendenza - sia la Camera dei deputati - quale organo legittimato a dichiarare definitivamente la propria volonta' in ordine all'applicabilita' dell'art. 68, comma primo, Cost. - sono entrambi legittimati ad essere parti. Mentre, per quanto attiene al requisito oggettivo della "materia del conflitto", anche questo senza dubbio sussiste, in quanto il ricorrente lamenta la lesione della propria sfera di attribuzioni, costituzionalmente garantita, per inesistenza dei presupposti del potere esercitato dalla Camera. - Cfr. S. nn. 129/1996, 379/1996, 265/1997, 443/1993, 375/1997 e 442/1997, nonche' O. nn. 68/1993, 6/1996, 269/1996, 339/1996, 132/1997, 251/1997 e 325/1997. red.: S. Pomodoro
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dal tribunale di Milano nei confronti della Camera dei deputati con il ricorso indicato in epigrafe;
Dispone:
che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza al tribunale di Milano, ricorrente;
che, a cura del ricorrente, il ricorso e la presente ordinanza siano notificati alla Camera dei deputati, in persona del suo presidente, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 febbraio 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Marini
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 26 febbraio 1998.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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