Corte costituzionale
Ordinanza n. 360/1998
Corte cost., ord. 21 ottobre 1998, n. 360
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 360/1998
- Data di deposito
- 21 ottobre 1998
- Data di decisione
- 14 ottobre 1998
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Gustavo Zagrebelsky
- Presidente
- VASSALLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1998:360
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 5, decreto-legge n. 323 del 27 agosto 1993
- legge n. 422 del 27 ottobre 1993
Parametri
Massime
Massima n. 24197
Manifesta infondatezza della questione, in quanto - posto che la previsione del versamento di una cauzione da parte dei soggetti i quali, gia' autorizzati provvisoriamente a proseguire nell'esercizio degli impianti a norma dell'art. 32 della legge 6 agosto 1990, n. 223, presentano domanda di concessione per l'esercizio della diffusione televisiva in ambito locale risponde all'esigenza di garantire che i privati che aspirano ad operare nel settore dispongano di mezzi economici e finanziari adeguati all'esercizio dell'impresa; e che, pertanto, e' alla stregua di tale esigenza che sono richiesti, ai fini del rilascio del provvedimento abilitativo, determinati requisiti minimi, quali, per le societa' commerciali, un capitale sociale non inferiore a lire trecento milioni e, per le persone fisiche e giuridiche, la cauzione di cui e' questione, secondo una scelta legislativa atta a prefissare in modo obiettivo e imparziale le condizioni per l'ingresso e la permanenza dei privati nel sistema radiotelevisivo - la prescrizione di una cauzione di importo predeterminato e uguale per ogni soggetto aspirante risulta coerente con la 'ratio' della disposizione impugnata, alla quale sono invece estranei i criteri contenuti nell'art. 16, comma 17, della legge n. 223 del 1990, che attengono esclusivamente alla selezione dei soggetti richiedenti e non ad una funzione di garanzia. Inoltre, relativamente al profilo della pretesa violazione del principio di eguaglianza, prospettato dal giudice 'a quo' sul rilievo della differenza tra la disciplina riguardante le emittenti televisive in ambito locale e quella apprestata per le emittenti radiofoniche, e' da rilevare che non puo' utilmente essere posta a raffronto con la norma impugnata una disciplina concernente il settore della radiodiffusione sonora, il cui esercizio evidentemente richiede diverse e minori componenti di ordine economico-finanziario rispetto alla radiodiffusione televisiva, come e' reso evidente dalla previsione, per esso, della riduzione ad un terzo dell'importo della cauzione e dal connesso minore importo dei canoni concessori. red.: G. Leo
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 5, del d.-l. 27 agosto 1993, n. 323 (Provvedimenti urgenti in materia radiotelevisiva), convertito in legge 27 ottobre 1993, n. 422, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 ottobre 1998.
Il Presidente: Vassalli
Il redattore: Zagrebelsky
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 21 ottobre 1998.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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