Corte costituzionale

Ordinanza n. 344/1998

Corte cost., ord. 24 luglio 1998, n. 344

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
344/1998
Data di deposito
24 luglio 1998
Data di decisione
14 luglio 1998
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Massimo Vari
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1998:344

Norme oggetto del giudizio

  • art. 36, legge della Regione siciliana n. 2 del 23 febbraio 1962
  • art. 1, legge della Regione siciliana n. 46 del 25 maggio 1995

Parametri

Massime

Massima n. 24140

Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimita' costituzionale proposte, in via incidentale, con ordinanze della Corte dei Conti - Sezione di controllo per la Regione siciliana, nei confronti, in primo luogo, dell'art. 36 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2 (Norme per il trattamento di quiescenza, previdenza e assistenza del personale della Regione) e, in subordine, dell'art. 1 della legge regionale 25 maggio 1995, n. 46 (Disposizioni concernenti il personale regionale riguardo alla sospensione del trattamento anticipato di pensione), denunciati, in riferimento agli artt. 3 e 5 Cost., in quanto entrambi avrebbero, anche se in vario modo, impedito l'applicazione al personale della Regione della normativa statale in materia di "blocco" dei pensionamenti di anzianita' e di riduzione dei relativi trattamenti, emanata nel periodo 1992-1995 (d.l. 19 settembre 1992, n. 384, conv. con modif. in legge 14 novembre 1992, n. 438, e leggi 24 dicembre 1993, n. 537, 23 dicembre 1994, n. 724 e 8 agosto 1995, n. 335). La evidente contraddizione in cui l'autorita' rimettente e' incorsa nel sollevare le questioni dopo avere, in tutte e due le ordinanze, dato per scontata la diretta applicabilita' anche in Sicilia delle suddette disposizioni di legge statali in quanto "norme fondamentali di riforme economico-sociali" prevalenti sulla contrastante legislazione regionale in virtu' del meccanismo abrogativo di cui all'art. 10, primo comma, della legge 10 febbraio 1953, n. 62, e, di riflesso, la inapplicabilita' delle norme regionali impugnate, rivela infatti un esclusivo intento di cercare l'avallo della Corte a sostegno delle proprie tesi interpretative e dunque in vista di una finalita' estranea al controllo di costituzionalita'. Ne' al riguardo appare pertinente il richiamo alle "ragioni essenziali di certezza del diritto" a cui si e' fatto riferimento nella sentenza della Corte costituzionale n. 153 del 1995, giacche' in quel caso - diversamente da quello ora in questione - il rimettente aveva espressamente affermato essere "non abrogate" le disposizioni di legge regionale ritenute in contrasto con la Costituzione. - Cfr. S. n. 153/1995 (gia' citata nel testo) ed inoltre, riguardo alla impossibilita' di valersi del giudizio di legittimita' costituzionale per risolvere questioni di mera interpretazione, 'ex plurimis', O. nn. 70/1998 e 410/1994, nonche' S. nn. 321/1995, 456/1989 e 242/1989. red.: S. Pomodoro

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 36 della legge della Regione Siciliana 23 febbraio 1962, n. 2 (Norme per il trattamento di quiescenza, previdenza ed assistenza del personale della Regione) e, in subordine, dell'art. 1 della legge della Regione Siciliana 25 maggio 1995, n. 46 (Disposizioni concernenti il personale regionale. Sospensione trattamento anticipato di pensione. Procedure concorsuali e graduatorie. Disposizioni per gli enti locali ed il relativo personale), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 5 della Costituzione, dalla Sezione di controllo della Corte dei conti per la Regione Siciliana con le ordinanze in epigrafe indicate.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Vari

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 24 luglio 1998.

Il cancelliere: Fruscella

Testo integrale

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