Corte costituzionale

Ordinanza n. 315/1998

Corte cost., ord. 22 luglio 1998, n. 315

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
315/1998
Data di deposito
22 luglio 1998
Data di decisione
9 luglio 1998
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Massimo Vari
Presidente
VASSALLI
ECLI
ECLI:IT:COST:1998:315

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 24104

E' manifestamente infondata, con riferimento all'art. 24, comma secondo, Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 51 cod. proc. civ., "laddove limita il dovere di astensione del giudice alla ipotesi di previa conoscenza della causa in altro grado del processo e non anche nel caso in cui egli ne abbia conosciuto per aver adottato un provvedimento d'urgenza nella fase cautelare" (nella specie, la questione era stata sollevata dalla sez. giurisdiz. della Corte dei conti per la Regione siciliana, poiche' alcuni componenti del collegio chiamato a giudicare il merito della controversia avevano fatto parte del collegio che aveva conosciuto il reclamo avverso provvedimento di revoca del decreto presidenziale di concessione di sequestro conservativo), in quanto - posto che analoga questione, nell'ambito del processo civile, e' stata ritenuta non fondata sulla base del duplice rilievo della non estensibilita' alla giurisdizione civile della giurisprudenza formatasi sul processo penale e dell'assenza di identita' di 'res iudicanda' tra il giudizio di merito ed il giudizio espresso sulla domanda cautelare - siffatta 'ratio' puo' estendersi alla fattispecie in esame, tenuto conto che non sono stati prospettati argomenti o profili nuovi rispetto a quelli gia' esaminati. - S. n. 326/1997; O. n. 193/1998. red.: S. Di Palma

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 51 del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, dalla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Siciliana con l'ordinanza in epigrafe indicata.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 luglio 1998.

Il Presidente: Vassalli

Il redattore: Vari

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 22 luglio 1998.

Il cancelliere: Fruscella

Testo integrale

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