Corte costituzionale
Ordinanza n. 310/1998
Corte cost., ord. 22 luglio 1998, n. 310
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 310/1998
- Data di deposito
- 22 luglio 1998
- Data di decisione
- 9 luglio 1998
- Esito
- Restituzione degli atti
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Gustavo Zagrebelsky
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1998:310
Norme oggetto del giudizio
- art. 62, comma 1, legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia n. 18 del 27 marzo 1996
Parametri
- art. 1, comma 3, decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993
- art. 4, statuto regione Friuli Venezia Giulia
- art. 97, Costituzione
- art. 2, comma 1, lett. b), legge n. 421 del 23 ottobre 1992
Massime
Massima n. 24034
Riguardo alla questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 97 Cost. e 4 Statuto speciale per il Friuli-Venezia Giulia, dell'art. 62, comma 1, della legge della stessa Regione 27 marzo 1996, n. 16 (Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico-sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421), nella parte relativa alla composizione - ritenuta, in quanto costituita interamente da appartenenti all'area dirigenziale, non conforme ai principi di autonomia e imparzialita' - della delegazione destinata a rappresentare, anche nella contrattazione collettiva per la dirigenza regionale, la parte pubblica - questione sollevata dalla Corte dei conti-sezione del controllo sugli atti della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in sede di controllo dell'autorizzazione, da parte della Giunta regionale, alla sottoscrizione del contratto collettivo di lavoro relativo ai bienni 1994-1995 e 1996-1997, per i dirigenti regionali - deve ordinarsi - restando impregiudicata ogni valutazione circa la legittimazione della Sezione di controllo della Corte dei conti a sollevare incidenti di costituzionalita' in riferimento a parametri diversi dall'art. 81 Cost. - la restituzione degli atti all'autorita' rimettente. Successivamente all'ordinanza di rinvio, infatti, con le leggi regionali 5 settembre 1997, n. 29, e 9 settembre 1997, n. 31, sono state apportate radicali modifiche alla composizione della delegazione, con conseguente inapplicabilita' della disposizione impugnata sia in relazione ai su indicati bienni 1994-1995 e 1996-1997, sia per la contrattazione futura, a decorrere dal contratto 1998-2001, ed inoltre, anche nella disciplina statale sul controllo della Corte dei conti - alla quale la stessa contestata disposizione regionale fa richiamo - si sono registrate significative innovazioni, tra cui quella, di particolare importanza, costituita dalla eliminazione -disposta dall'art. 9- dall'elenco degli atti soggetti al controllo preventivo di legittimita', delle autorizzazioni alla sottoscrizione dei contratti collettivi, e pertanto il mutato quadro normativo rende necessario un nuovo esame della rilevanza, nel procedimento di provenienza, della sollevata questione. red.: S. Pomodoro
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti alla Corte dei conti, sezione del controllo sugli atti della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 luglio 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Zagrebelsky
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 22 luglio 1998.
Il cancelliere: Fruscella
Testo integrale
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