Corte costituzionale
Ordinanza n. 302/1998
Corte cost., ord. 18 luglio 1998, n. 302
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 302/1998
- Data di deposito
- 18 luglio 1998
- Data di decisione
- 7 luglio 1998
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Guizzi
- Presidente
- VASSALLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1998:302
Norme oggetto del giudizio
- art. 545, comma 4, comb.disp., codice di procedura civile
- art. 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 180 del 5 gennaio 1950
Parametri
Massime
Massima n. 24149
Manifesta infondatezza della questione, in quanto - posto che il dubbio di legittimita' costituzionale, avanzato dal giudice 'a quo' in riferimento all'art. 3 Cost., ha ad oggetto il combinato disposto dell'art. 545, quarto comma, cod. proc. civ., e dell'art. 2 del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, nella parte in cui limita ad un quinto la sequestrabilita' delle retribuzioni dovute al pubblico dipendente anche per i debiti risarcitori che derivano dal reato di abuso d'ufficio patrimoniale (art. 323, secondo comma, cod. pen.); e considerato che, ad avviso del rimettente, il bilanciamento degli interessi operato dal legislatore non risulterebbe adeguatamente equilibrato nel caso in cui il debitore sia imputato di delitti dai quali abbia ricavato consistenti proventi illeciti, con specifico riguardo all'abuso d'ufficio - non si puo' richiedere alla Corte una pronunzia additiva indeterminata, tale da ledere l'ambito di discrezionalita' riservato al legislatore. Peraltro, vanno respinte le censure di irragionevolezza mosse alle norme indicate, le quali realizzano un <<punto di equilibrio>> fra i valori costituzionali in gioco, tenuto anche conto della <<'ratio' sottesa alla limitata pignorabilita' (o sequestrabilita') e cioe' della esigenza, costituzionalmente rilevante, di salvaguardare i bisogni essenziali del lavoratore>>. - Cfr. O. n. 260/1987, nonche' S. nn. 434/1997 e 20/1968. red.: G. Leo
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 545, quarto comma, del codice di procedura civile, e dell'art. 2 del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 (Approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle Pubbliche Amministrazioni), nella parte in cui limita a un quinto la sequestrabilità delle retribuzioni dovute al pubblico dipendente anche per i debiti risarcitori che derivano dal reato di abuso d'ufficio patrimoniale (art. 323, secondo comma, del codice penale), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Genova con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1998.
Il Presidente: Vassalli
Il redattore: Guizzi
Il cancelliere: Malvica
Depositata in cancelleria il 18 luglio 1998.
Il cancelliere: Malvica
Testo integrale
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