Corte costituzionale
Ordinanza n. 300/1998
Corte cost., ord. 18 luglio 1998, n. 300
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 300/1998
- Data di deposito
- 18 luglio 1998
- Data di decisione
- 7 luglio 1998
- Esito
- Ammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
- Relatore
- Gustavo Zagrebelsky
- Presidente
- VASSALLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1998:300
Parametri
- art. 37, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 68, comma 1, Costituzione
Massime
Massima n. 24147
E' ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dal Pretore di Milano - con ricorso depositato il 13 febbraio 1998 - nei confronti del Senato della Repubblica in ordine alla deliberazione, adottata il 7 maggio 1997, con la quale il Senato ha ritenuto che il fatto oggetto del procedimento penale nei confronti del senatore Tabladini - imputato del reato di cui agli artt. 110, 112, numero 1, 81 e 341 cod. pen., per avere apposto su alcuni edifici del centro di Brescia, contigui alla sede della Procura della Repubblica presso il Tribunale, scritte lesive dell'onore e del prestigio di due magistrati - concerne opinioni espresse da una membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, con conseguente insindacabilita', ai sensi dell'art. 68, primo comma, Cost.. Infatti, per quanto attiene al profilo soggettivo, il Pretore di Milano, in ordine al giudizio del quale e' investito, e' legittimato a sollevare il conflitto, essendo organo competente a dichiarare definitivamente la volonta' del potere cui appartiene nell'ambito delle funzioni giurisdizionali da esso esercitate e, del pari, il Senato della Repubblica e' legittimato ad essere parte del presente conflitto, quale organo competente a dichiarare definitivamente la volonta' del potere che rappresenta in ordine all'applicabilita' dell'art. 68, primo comma, Cost.; per quanto attiene, poi, al profilo oggettivo, esiste la materia di un conflitto la cui risoluzione spetta alla Corte, poiche' il Pretore di Milano lamenta la lesione della propria sfera di attribuzioni costituzionalmente garantita, in conseguenza dell'esercizio, ritenuto illegittimo, da parte del Senato, del potere di dichiarare l'insindacabilita' delle opinioni espresse dai propri membri nell'esercizio delle loro funzioni. - Cfr., pure, tra le altre, O. nn. 177/1998, 37/1998, 469/1997, 325/1997, 132/1997, 339/1996 e 6/1996. red.: G. Leo
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dal pretore di Milano nei confronti del Senato della Repubblica con il ricorso indicato in epigrafe;
Dispone:
a) che la cancelleria della Corte dia comunicazione della presente ordinanza al pretore di Milano;
b) che, a cura del ricorrente, il ricorso e la presente ordinanza siano notificati al Senato della Repubblica entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1998.
Il Presidente: Vassalli
Il relatore: Zagrebelsky
Il cancelliere: Malvica
Depositata in cancelleria il 18 luglio 1998.
Il cancelliere: Malvica
Testo integrale
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