Corte costituzionale

Ordinanza n. 297/1998

Corte cost., ord. 18 luglio 1998, n. 297

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
297/1998
Data di deposito
18 luglio 1998
Data di decisione
7 luglio 1998
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Fernando Santosuosso
Presidente
VASSALLI
ECLI
ECLI:IT:COST:1998:297

Norme oggetto del giudizio

  • art. 22, legge n. 193 del 26 aprile 1986
  • art. 39, comma 1, legge n. 50 del 11 febbraio 1971

Parametri

Massime

Massima n. 24134

E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 39, primo comma, della legge 11 febbraio 1971, n. 50 (Norme sulla navigazione da diporto), come sostituito dall'art. 22 della legge 26 aprile 1986, n. 193, impugnato in quanto, per la condotta di unita' da diporto senza la prescritta abilitazione, prevede sanzioni penali piu' severe di quelle applicabili - secondo il prevalente orientamento della Cassazione - in base all'art. 1231 del codice della navigazione, per l'ipotesi - dal giudice 'a quo' ritenuta piu' grave - della conduzione per scopi lucrativi (al fine del trasporto di persone per conto terzi) di un'imbarcazione addetta alla navigazione interna senza il prescritto titolo professionale. Ribaditi i principi affermati dalla Corte costituzionale, con consolidata giurisprudenza, riguardo alle condizioni di applicabilita' del principio di eguaglianza e alla discrezionalita' del legislatore, e relativi limiti, in ordine alla configurazione delle fattispecie criminose, va infatti rilevato che le due fattispecie messe a confronto dall'autorita' rimettente, essendo diverse sia rispetto allo scopo dell'attivita' - in un caso diportistico e nell'altro lucrativo - sia rispetto alla tipologia della navigazione - che puo' riflettersi anche su quella dell'imbarcazione - in un caso non professionale e nell'altro professionale, sia rispetto al titolo la cui mancanza e' sanzionata, non solo non sono identiche ma neppure omogenee e pertanto, non potendo l'indicato 'tertium comparationis' essere raffrontato in modo pertinente con la norma impugnata, la disciplina sanzionatoria stabilita da quest'ultima, di per se', non risulta irragionevole. - Riguardo ai principi su richiamati, v. S. nn. 431/1997, 65/1996, 237/1995 e 139/1984, nonche' S. nn. 84/1997, 313/1995, 341/1994 e 333/1991. red.: S. Pomodoro

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 39, primo comma, della legge 11 febbraio 1971, n. 50 (Norme sulla navigazione da diporto), come sostituito dall'art. 22 della legge 26 aprile 1986, n. 193, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Venezia, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1998.

Il Presidente: Vassalli

Il redattore: Santosuosso

Il cancelliere: Malvica

Depositata in cancelleria il 18 luglio 1998.

Il cancelliere: Malvica

Testo integrale

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