Corte costituzionale
Ordinanza n. 284/1998
Corte cost., ord. 17 luglio 1998, n. 284
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 284/1998
- Data di deposito
- 17 luglio 1998
- Data di decisione
- 7 luglio 1998
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
- Relatore
- Guido Neppi Modona
- Presidente
- VASSALLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1998:284
Norme oggetto del giudizio
- ordinanza o provvedimento del pretore del 21 gennaio 1998
Parametri
- art. 68, comma 1, Costituzione
- art. 37, legge n. 87 del 11 marzo 1953
Massime
Massima n. 24020
Il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal deputato Vittorio Sgarbi nei confronti del Pretore di Roma, sez. quinta civile, in relazione all'ordinanza 21 gennaio 1998 con cui era stata respinta dal pretore l'istanza dello stesso Sgarbi, di dichiarazione di estinzione, o quanto meno di sospensione, del procedimento di espropriazione mobiliare promosso a suo carico - in forza di provvisionale immediatamente esecutiva accordata in precedente sentenza penale di condanna per diffamazione - dal dottor Agostino Cordova, nonostante la delibera, in data 22 ottobre 1997, con cui la Camera dei deputati aveva ritenuto insindacabili le dichiarazioni lesive di cui il parlamentare era stato accusato, deve essere dichiarato inammissibile, gia' in sede di prima delibazione, per difetto di legittimazione del ricorrente. Come la Corte ha avuto modo di affermare, infatti, nelle controversie relative ad opinioni che si assumono espresse da parlamentari nell'esercizio delle loro funzioni, l'attribuzione che puo' essere difesa con lo strumento del conflitto costituzionale e' la potesta', riconosciuta alle Camere, di dichiararne l'insindacabilita', e pertanto l'organo legittimato a sollevare il conflitto con l'autorita' giudiziaria e' esclusivamente la Camera di appartenenza e non anche il singolo parlamentare. Il che non significa che la posizione soggettiva del parlamentare, dopo che sia intervenuta la deliberazione di insindacabilita' della Camera, a norma dell'art. 68, comma primo Cost., ove l'autorita' giudiziaria continui a procedere, rimanga priva di tutela, giacche' il membro del Parlamento puo' pur sempre avvalersi dei rimedi endoprocessuali previsti dall'ordinamento, utilmente esperiti, peraltro, nel caso di specie. - Cfr. S. nn. 265/1997, 443/1993 e 1150/1988, nonche' O. n. 177/1998. red.: S. Pomodoro
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione sollevato dal deputato al Parlamento Vittorio Sgarbi nei confronti del pretore di Roma, sezione quinta civile, con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1998.
Il Presidente: Vassalli
Il redattore: Neppi Modona
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 17 luglio 1998.
Il cancelliere: Fruscella
Testo integrale
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