Corte costituzionale
Ordinanza n. 259/1998
Corte cost., ord. 9 luglio 1998, n. 259
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 259/1998
- Data di deposito
- 9 luglio 1998
- Data di decisione
- 30 giugno 1998
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Cesare Ruperto
- Presidente
- VASSALLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1998:259
Norme oggetto del giudizio
- art. 3, legge n. 152 del 8 marzo 1968
Parametri
Massime
Massima n. 24059
Manifesta inammissibilita' della questione, in quanto l'ordinanza di rimessione risulta del tutto priva di motivazione in ordine alla rilevanza nel giudizio 'a quo' della medesima questione, e difetta, altresi', di qualsiasi indicazione, ancorche' sommaria, di elementi idonei ad individuare la fattispecie concreta oggetto della controversia sottoposta all'esame del tribunale rimettente. red.: G. Leo
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli enti locali), sollevata - in riferimento all'art. 3 della Costituzione - dal tribunale di Crotone, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 giugno 1998.
Il Presidente: Vassalli
Il redattore: Ruperto
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 9 luglio 1998.
Il cancelliere: Fruscella
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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