Corte costituzionale
Ordinanza n. 246/1998
Corte cost., ord. 3 luglio 1998, n. 246
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 246/1998
- Data di deposito
- 3 luglio 1998
- Data di decisione
- 30 giugno 1998
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Carlo Mezzanotte
- Presidente
- VASSALLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1998:246
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 24073
E' manifestamente infondata, con riferimento all'art. 4 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 216, comma 6, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nella parte in cui punisce con la pena dell'arresto da uno a otto mesi e dell'ammenda da lire duecentomila a ottocentomila chiunque, durante il periodo in cui il documento di circolazione e' ritirato, circola abusivamente con lo stesso veicolo al quale il ritiro si riferisce, ovvero guida un veicolo quando la patente gli sia stata ritirata, in quanto - relativamente alla pretesa violazione del canone di ragionevolezza sotto il profilo della equiparazione, quanto a trattamento sanzionatorio, di condotte diverse e caratterizzate da differente gravita' - allorquando due condotte, diverse nel disvalore, siano accomunate dal legislatore nel trattamento sanzionatorio, e' sempre rimesso al giudice, nell'esercizio della discrezionalita' di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen., determinare la pena tra i limiti minimo e massimo, tenendo conto della qualita' e quantita' dell'oggettiva antigiuridicita' delle diverse fattispecie; in quanto - sotto il diverso profilo della previsione di identica sanzione per violazioni afferenti tutte al possesso della carta di circolazione - premesso che la configurazione dei reati e la previsione della qualita' e quantita' delle sanzioni penali appartengono alla discrezionalita' del legislatore con l'unico limite della manifesta irragionevolezza, la previsione di una sanzione penale per la circolazione di un veicolo privo di documento di circolazione, perche' ritirato, non appare di per se' irragionevole; ed in quanto - relativamente all'ipotesi di ritiro del documento di circolazione per omessa annotazione del trasferimento di proprieta', la sanzione penale non e' prevista dal legislatore come conseguenza immediata di tale omissione, ma come sanzione per il fatto che taluno si sia posto alla guida del veicolo nel periodo in cui il documento era stato ritirato, sicche' non appare irragionevole che il legislatore, pur nella varieta' delle soluzioni astrattamente ipotizzabili, abbia ritenuto di prevedere una sanzione amministrativa per l'ipotesi di guida di un veicolo il cui documento di circolazione non sia stato aggiornato nei tempi stabiliti (art. 94 d.lgs. n. 285 del 1992, come modif. dall'art. 17 l. n. 449 del 1997) e una sanzione penale per la reiterazione della medesima condotta dopo che il documento, a causa dell'omesso adeguamento, sia stato ritirato. - S. n. 67/1992; O. nn. 220/1996, 456/1997, 115/1998. red.: S. Di Palma
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 216, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevata, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dal pretore di Roma con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 giugno 1998.
Il Presidente: Vassalli
Il redattore: Mezzanotte
Il cancelliere: Milana
Depositata in cancelleria il 3 luglio 1998.
Il cancelliere: Milana
Testo integrale
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