Corte costituzionale
Ordinanza n. 222/1998
Corte cost., ord. 19 giugno 1998, n. 222
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 222/1998
- Data di deposito
- 19 giugno 1998
- Data di decisione
- 1° giugno 1998
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Riccardo Chieppa
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1998:222
Norme oggetto del giudizio
- Capo IV, legge n. 47 del 28 febbraio 1985
- art. 39, legge n. 724 del 23 dicembre 1994
Parametri
Massime
Massima n. 24002
E' manifestamente infondata, con riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimita' costituzionale delle disposizioni di cui al Capo IV della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), come mod. dall'art. 39 l. 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), nella parte in cui non consentono di fruire del beneficio del condono edilizio a colui il quale abbia spontaneamente provveduto alla riduzione in pristino, demolendo la costruzione abusiva, in quanto la questione medesima e' gia' stata dichiarata manifestamente infondata e non fondata e con essa non sono stati introdotti profili o argomenti nuovi, suscettibili di indurre a diverso avviso. - S. nn. 369/1988, 167/1989; O. nn. 137/1996, 232/1997. red.: S. Di Palma
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale delle disposizioni di cui al capo IV della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), come modificato dall'art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal pretore di Salerno, sezione distaccata di Cava dei Tirreni, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1 giugno 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Chieppa
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 19 giugno 1998.
Il cancelliere: Fruscella
Testo integrale
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