Corte costituzionale
Ordinanza n. 208/1998
Corte cost., ord. 3 giugno 1998, n. 208
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 208/1998
- Data di deposito
- 3 giugno 1998
- Data di decisione
- 20 maggio 1998
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Cesare Mirabelli
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1998:208
Norme oggetto del giudizio
- art. 7, comma 2, codice di procedura penale
- art. 2, n. 12, legge n. 81 del 16 febbraio 1987
Parametri
Massime
Massima n. 23945
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., degli artt. 2, n. 12, della legge di delega 16 febbraio 1987, n. 81, e 7, comma 2, lett. g) del codice di procedura penale, in forza dei quali sono compresi nella competenza per materia del pretore, oltre ai reati per cui il massimo di pena non supera i quattro anni, in applicazione del criterio qualitativo, altri delitti, specificamente indicati - come la rissa aggravata di cui all'art. 588, secondo comma, cod. pen., contestata nel giudizio 'a quo' - per cui la pena prevista oltrepassa il limite quantitativo. Invero - a parte che nella ordinanza di rimessione non si indica quali siano i delitti di pari gravita' rispetto ai quali si verificherebbe la denunciata disparita' di trattamento - come la Corte ha gia' piu' volte affermato, nel decidere identiche o analoghe questioni, rientra nelle valutazioni discrezionali del legislatore la ripartizione, effettuata nei limiti della ragionevolezza, della competenza per materia tra i diversi giudici, senza che la differente composizione dell'organo giudicante per i diversi reati o la semplificazione del procedimento determini una disparita' di trattamento tra cittadini. Ne', rispetto a quelli gia' esaminati e respinti in tali pronunce, si prospettano nel caso profili o argomenti nuovi. - O. nn. 423/1997, 257/1995, 139/1997. red.: S. Pomodoro
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, n. 12, della legge 16 febbraio 1987, n. 81 (Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale), e dell'art. 7, comma 2, lettera g), del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal pretore di Enna, sezione distaccata di Piazza Armerina, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 maggio 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Mirabelli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 3 giugno 1998.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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