Corte costituzionale

Ordinanza n. 148/1998

Corte cost., ord. 23 aprile 1998, n. 148

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
148/1998
Data di deposito
23 aprile 1998
Data di decisione
20 aprile 1998
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Guido Neppi Modona
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1998:148

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 23861

E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata -nel corso dell'udienza per la convalida dell'arresto di persona imputata del delitto di evasione per essersi allontanata dal luogo ove si trovava agli arresti domiciliari - in riferimento all'art. 3 Cost., nei confronti dell'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., secondo il quale le misure di custodia cautelare (custodia cautelare in carcere, arresti domiciliari, custodia cautelare in luogo di cura) sono disposte - quando sussiste il pericolo di reiterazione di delitti della stessa specie di quelli per cui si procede - soltanto se si tratti di delitti per i quali e' prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni. Il fatto che il limite edittale di pena, in base alla interpretazione giurisprudenziale della disposizione impugnata richiamata dal giudice 'a quo', operi anche in sede di convalida dell'arresto, mentre, a sua volta, l'art. 391, comma 5, cod. proc. pen., stabilisce, in caso di arresto di flagranza, che quando l'arresto e' stato eseguito per uno dei delitti indicati nell'art. 381, comma 2, cod. proc. pen., le misure coercitive possono essere disposte anche al di fuori dei limiti edittali di pena fissati dall'art. 280 cod. proc. pen., non comporta violazione del principio di ragionevolezza. L'applicabilita' del limite edittale di pena, in forza della disposizione impugnata, in relazione ad una delle esigenze cautelari previste dal codice, laddove nell'art. 391, comma 5, non si fa riferimento a nessuna di esse, dimostra infatti che l'assetto normativo in questione e' conseguenza della scelta del legislatore di mantenere distinta, anche in ossequio al principio del 'favor libertatis', la condizione generale di applicabilita' riferita alla misura edittale di pena, e percio' verificabile in astratto, dall'accertamento in concreto circa la sussistenza delle esigenze cautelari, cosicche', dal punto di vista della razionalita' del sistema, la deroga prevista dall'art. 391, comma 5, cod. proc. pen., all'applicabilita' del limite edittale di pena, non comporta che, sul diverso terreno in cui operano le esigenze cautelari, si debba derogare anche alla disciplina di queste. Mentre, riguardo al caso di specie, va pure sottolineato che, per altro verso, l'art. 276 cod. proc. pen. attribuisce comunque al giudice, in caso di trasgressione alle prescrizioni inerenti a una misura cautelare, il potere di sostituire la misura adottata con altra piu' grave e quindi di disporre la custodia in carcere. - Riguardo alla reciproca autonomia tra convalida dell'arresto e applicazione delle misure cautelari e alle diverse finalita' dei due istituti, cfr. S. n. 4/1994. red.: S. Pomodoro

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 274, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal pretore di Pescara, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 aprile 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Neppi Modona

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 23 aprile 1998.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze