Corte costituzionale
Ordinanza n. 144/1998
Corte cost., ord. 23 aprile 1998, n. 144
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 144/1998
- Data di deposito
- 23 aprile 1998
- Data di decisione
- 20 aprile 1998
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Riccardo Chieppa
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1998:144
Norme oggetto del giudizio
- art. 30, legge n. 413 del 30 dicembre 1991
- decreto legislativo n. 546 del 31 dicembre 1992
- decreto legislativo n. 545 del 31 dicembre 1992
Parametri
- disposizioni transitorie e finali, VI, Costituzione
- art. 102, Costituzione
- art. 102, comma 2, Costituzione
Massime
Massima n. 23880
In ordine al divieto di istituzione di giudici speciali, che esso stabilisce, l'art. 102 Cost. deve essere interpretato in relazione alla VI disposizione transitoria, e cioe' nel senso che esclude l'introduzione di giudici diversi da quelli espressamente nominati (Consiglio di Stato, Corte dei Conti e Tribunali militari) ma non il mantenimento delle altre giurisdizioni speciali preesistenti alla Costituzione, soggette tuttavia ad obbligo di revisione. Riguardo alle quali, peraltro, e' senz'altro da respingere l'assunto che, una volta che siano state assoggettate a revisione, si sia creata una sorta di immodificabilita' nella loro configurazione e funzionamento e che la potesta' di intervento del legislatore ordinario debba ritenersi consumata, giacche' questi conserva il normale potere di sopprimerle come di trasformarle e riordinarle, o di ristrutturarle nuovamente, anche nel funzionamento e nella procedura, con il solo duplice limite di non snaturare (in quanto elemento essenziale e caratterizzante della giurisdizione speciale) le materie attribuite alla loro rispettiva competenza e di assicurarne la conformita' a Costituzione. - Cfr. S. nn. 215/1976, 196/1982, 92/1962, 41/1957, 42/1961 e 17/1965. red.: S. Pomodoro
Massima n. 23881
Sono manifestamente infondate le questioni di legittimita' costituzionale proposte, in riferimento all'art. 102, secondo comma, e VI disposizione transitoria della Costituzione, nei confronti dell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e dei decreti legislativi 31 dicembre 1992, nn. 545 e 546, contenenti, rispettivamente, la delega legislativa per il riordino, fra l'altro, degli organi speciali di giurisdizione tributaria, e le disposizioni emanate al riguardo in base ad essa. Non puo' infatti dirsi che le modifiche apportate con tali disposizioni al precedente assetto, siano tali da far ritenere che con esse si sia istituito, in contrasto con il divieto stabilito in Costituzione, un nuovo giudice speciale, in quanto sono rimasti non snaturati sia il sistema di estrazione dei giudici (che dal punto di vista dei requisiti di idoneita' e di qualificazione professionale e delle incompatibilita' appare anzi migliorato) sia la giurisdizione nell'ambito delle controversie tributarie - anche se riconfigurata mediante una soluzione unitaria ed aggiornata con la previsione di imposte locali in aggiunta a quelle statali e con l'adeguamento delle norme del processo tributario a quelle del processo civile - e giacche' le stesse innovazioni introdotte riguardo all'ordinamento e alle disposizioni procedurali toccano solo profili relativi alla organizzazione e al funzionamento delle commissioni che, rimaste sostanzialmente immutate rispetto alla previsione della materia tributaria oggetto della loro giurisdizione, vanno viste come continuatrici di quelle preesistenti regolate dal d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636. E neppure puo' sostenersi che le norme impugnate non potessero essere emanate per essere state le commissioni tributarie - attraverso i mutamenti graduali operati in base all'art. 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, ed i parziali successivi adeguamenti disposti anche per colmare "le molte deficienze del contenzioso tributario" sottolineate dalla Corte costituzionale, con invito al "riordino legislativo dell'intera materia" - gia' sottoposte a revisione. - Riguardo ai precedenti interventi legislativi in materia, v. in particolare, S. nn. 154/1984 e 212/1986. V. anche la precedente massima A. red.: S. Pomodoro
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale) e dei decreti legislativi 31 dicembre 1992, n. 545 (Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413) e n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), sollevate, in riferimento all'art. 102, secondo comma, e alla VI disposizione transitoria della Costituzione, dalla commissione tributaria provinciale di Lecce, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 aprile 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Chieppa
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 23 aprile 1998.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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