Corte costituzionale
Ordinanza n. 117/1998
Corte cost., ord. 16 aprile 1998, n. 117
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 117/1998
- Data di deposito
- 16 aprile 1998
- Data di decisione
- 9 aprile 1998
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Cesare Mirabelli
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1998:117
Norme oggetto del giudizio
- art. 23, comma 1, legge n. 319 del 10 maggio 1976
Parametri
Massime
Massima n. 23823
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., nei confronti dell'art. 23, primo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319 (Norme per la tutela delle acque dell'inquinamento) dal quale l'apertura, o comunque l'effettuazione, di nuovi scarichi prima che l'autorizzazione, anche se richiesta nelle forme prescritte, sia stata concessa, sono previste e sanzionate come reato. Contrariamente a quanto ha ritenuto il giudice 'a quo', infatti, la disposizione impugnata, se rettamente interpretata, e' riferibile solo agli scarichi provenienti da insediamenti industriali, e non, invece, agli scarichi provenienti - come nella specie - da insediamenti civili. Giacche', essendo questi ora espressamente previsti, dall'art. 21, terzo comma, della stessa legge n. 319 del 1976, in seguito alle innovazioni apportate dal d.l. 17 marzo 1995, n. 79 (convertito con modificazioni nella legge 17 maggio 1995, n. 172) solo come illecito amministrativo anche quando l'autorizzazione non sia stata richiesta, o se richiesta sia stata negata, o, se concessa, revocata, sembra da escludere che, in base all'impugnato art. 23, primo comma, possano essere puniti come reato quando - come nell'ipotesi 'de qua' - l'autorizzazione, anche se non ancora concessa, e' stata quanto meno richiesta. Trovando comunque nel caso applicazione il principio - piu' volte affermato - per cui quando, nei giudizi di legittimita' costituzionale, e' possibile, seguendo un criterio sistematico e nel rispetto delle finalita' della legge, una interpretazione della disposizione denunciata che escluda il prospettato contrasto con la Costituzione, e' questa interpretazione che deve essere preferita. - Nello stesso senso, su analoga questione, S. n. 331/1996. Riguardo al principio richiamato, circa i criteri di interpretazione della disposizione impugnata, v. inoltre S. nn. 11/1998, 99/1997, 356/1996 e 307/1996, nonche' O. n. 226/1994. red.: S. Pomodoro
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, primo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal pretore di Catanzaro con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 aprile 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Mirabelli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 16 aprile 1998.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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