Corte costituzionale

Ordinanza n. 115/1998

Corte cost., ord. 16 aprile 1998, n. 115

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
115/1998
Data di deposito
16 aprile 1998
Data di decisione
9 aprile 1998
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Cesare Mirabelli
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1998:115

Norme oggetto del giudizio

  • art. 9, comma 6, ult. parte, legge n. 171 del 16 aprile 1973
  • legge n. 690 del 8 ottobre 1976
  • art. 1-ter, decreto-legge n. 544 del 10 agosto 1976

Parametri

  • art. 3, comma 1, Costituzione
  • legge n. 319 del 10 maggio 1976
  • art. 21, comma 3, decreto legge n. 79 del 17 marzo 1995
  • legge n. 172 del 17 maggio 1995

Massime

Massima n. 23819

E' manifestamente infondata la questione di legittimtia' costituzionale sollevata, in riferimento all'art. 3, primo comma, Cost., nei confronti dell'art. 9, sesto comma, ultima parte, della legge 16 aprile 1973, n. 171 (Interventi per la salvaguardia di Venezia), come sostituito dall'art. 1-ter del d.l. 10 agosto 1976, n. 544 (convertito con modificazioni nella legge 8 ottobre 1976, n. 690) nella parte in cui prevede come illecito penale la immissione nella laguna veneta di scarichi provenienti da pubblica fognatura che superino i valori-limite tabellari. La disparita' di trattamento rispetto a quello generalmente applicabile per gli stessi scarichi, che, se effettuati al di fuori delle acque lagunari, in seguito alle innovazioni apportate all'art. 21, terzo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319 (come modificato dall'art. 3, comma 1, del d.l. 17 marzo 1995, n. 79, convertito con modificazioni nella legge 17 maggio 1995, n. 172) sono ora sanzionati solo come illeciti amministrativi, puo' infatti trovare giustificazione nell'esigenza, apprezzata dal legislatore, e avvertita anche dalla normativa comunitaria (v. direttiva 91/271 CEE del Consiglio del 21 maggio 1991, concernente le acque reflue urbane) di tutelare in modo particolare le c.d. aree sensibili che - come la laguna di Venezia - comprendono "bacini chiusi, con scarso ricambio e ove possono verificarsi fenomeni di accumulazione". Fermo restando comunque che la configurazione dei reati e la determinazione delle pene edittali appartengono alla politica legislativa e quindi all'incensurabile discrezionalita' del legislatore, con l'unico limite della manifesta irragionevolezza, nella specie certo non superato. - Riguardo alla discrezionalita' del legislatore riguardo alla previsione di reati e pene v. O. n. 456/1997, nonche' S. nn. 84/1997, 370/1996 e 25/1994. red.: S. Pomodoro

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, sesto comma, ultimo periodo, della legge 16 aprile 1973, n. 171 (Interventi per la salvaguardia di Venezia) - come sostituito dall'art. 1-ter del d.-l. 10 agosto 1976, n. 544, convertito, con modificazioni, nella legge 8 ottobre 1976, n. 690 - sollevata, in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, dal pretore di Venezia, sezione distaccata di Mestre, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 aprile 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Mirabelli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 16 aprile 1998.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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