Corte costituzionale

Ordinanza n. 107/1998

Corte cost., ord. 6 aprile 1998, n. 107

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
107/1998
Data di deposito
6 aprile 1998
Data di decisione
26 marzo 1998
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Guido Neppi Modona
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1998:107

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 23794

E' manifestamente infondata, con riferimento all'art. 24 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 445, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui impone al richiedente la dichiarazione di estinzione del reato di provare di non aver commesso alcun delitto della stessa indole nel termine di cinque anni, in quanto sono palesemente erronei i due presupposti interpretativi su cui si basa la questione medesima: il primo -secondo cui l'elemento ostativo alla dichiarazione di estinzione del reato consisterebbe nella mera commissione di un reato e, quindi, nella semplice esistenza di un procedimento penale pendente a carico del condannato - perche', anche alla luce del principio di cui all'art. 27, comma 2, Cost., l'effetto preclusivo all'estinzione del reato non consegue al mero fatto di aver commesso un delitto entro il termine di cinque anni, ma all'accertamento della responsabilita' contenuto in una sentenza irrevocabile di condanna; il secondo - giusta il quale l'onere di provare l'inesistenza della commissione di un delitto della stessa indole sarebbe posto, nel procedimento di esecuzione, a carico del condannato - perche', al contrario, l'art. 666, comma 5, cod. proc. pen., attribuisce al giudice dell'esecuzione il potere di chiedere alle autorita' competenti tutti i documenti e le informazioni di cui abbia bisogno (sicche', al fine di provvedere sulla richiesta di cui all'art. 445, comma 2, cod. proc. pen., il giudice puo' limitarsi ad acquisire il certificato del casellario giudiziale). red.: S. Di Palma

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 445, comma 2, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dal Tribunale di Montepulciano, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 marzo 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Neppi Modona

Il cancelliere: Neppi Modona

Depositata in cancelleria il 6 aprile 1998.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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