Corte costituzionale
Ordinanza n. 107/1998
Corte cost., ord. 6 aprile 1998, n. 107
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 107/1998
- Data di deposito
- 6 aprile 1998
- Data di decisione
- 26 marzo 1998
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Guido Neppi Modona
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1998:107
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 23794
E' manifestamente infondata, con riferimento all'art. 24 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 445, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui impone al richiedente la dichiarazione di estinzione del reato di provare di non aver commesso alcun delitto della stessa indole nel termine di cinque anni, in quanto sono palesemente erronei i due presupposti interpretativi su cui si basa la questione medesima: il primo -secondo cui l'elemento ostativo alla dichiarazione di estinzione del reato consisterebbe nella mera commissione di un reato e, quindi, nella semplice esistenza di un procedimento penale pendente a carico del condannato - perche', anche alla luce del principio di cui all'art. 27, comma 2, Cost., l'effetto preclusivo all'estinzione del reato non consegue al mero fatto di aver commesso un delitto entro il termine di cinque anni, ma all'accertamento della responsabilita' contenuto in una sentenza irrevocabile di condanna; il secondo - giusta il quale l'onere di provare l'inesistenza della commissione di un delitto della stessa indole sarebbe posto, nel procedimento di esecuzione, a carico del condannato - perche', al contrario, l'art. 666, comma 5, cod. proc. pen., attribuisce al giudice dell'esecuzione il potere di chiedere alle autorita' competenti tutti i documenti e le informazioni di cui abbia bisogno (sicche', al fine di provvedere sulla richiesta di cui all'art. 445, comma 2, cod. proc. pen., il giudice puo' limitarsi ad acquisire il certificato del casellario giudiziale). red.: S. Di Palma
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 445, comma 2, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dal Tribunale di Montepulciano, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 marzo 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Neppi Modona
Il cancelliere: Neppi Modona
Depositata in cancelleria il 6 aprile 1998.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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