Corte costituzionale

Sentenza n. 99/1997

Corte cost., sent. 18 aprile 1997, n. 99

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
99/1997
Data di deposito
18 aprile 1997
Data di decisione
7 aprile 1997
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Fernando Santosuosso
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1997:99

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 23199

Ammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, anche in caso di omissione, nel dispositivo dell'ordinanza di rinvio, dell'indicazione di parametri costituzionali, quando i medesimi parametri risultino chiaramente richiamati, pure soltanto in maniera implicita, dal contesto della motivazione. - S. nn. 352/1996, 53/1995, 305/1994. red.: F. Mangano

Massima n. 23200

Non e' fondata nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 156, sesto comma, cod. civ., impugnato, in riferimento all'art. 3, primo e secondo comma, cod. civ., nella parte in cui esclude che il provvedimento di sequestro ivi previsto possa essere disposto anche nei confronti del genitore di un figlio naturale riconosciuto, poiche', pur essendo vero che la disposizione in esame e' inquadrata nel procedimento di separazione dei coniugi in un contesto diverso dalla convivenza e dalla filiazione naturale, e' altresi' vero che il sequestro di cui all'art. 156 cod. civ. e' una forma di attuazione del principio di responsabilita' genitoriale, il quale postula il tempestivo soddisfacimento delle esigenze di mantenimento del figlio, a prescindere dalla qualificazione dello status, sicche' tale strumento processuale deve ritenersi applicabile, da parte del giudice competente, nelle controversie tra genitori naturali concernenti il mantenimento di figli riconosciuti, come conseguenza sistematicamente deducibile dall'art. 261 cod. civ., secondo cui il riconoscimento comporta da parte del genitore l'assunzione di tutti i doveri e di tutti i diritti che egli ha nei confronti dei figli legittimi, conformemente ai principi costituzionali che non consentono una limitazione della tutela giuridica e sociale della filiazione naturale, non giustificata dalla incompatibilita' con i diritti della famiglia legittima, ed in applicazione della regola che impone, in caso di possibili letture alternative delle norme, quella conforme a Costituzione, senza pervenire alla 'extrema ratio' della declaratoria di illegittimita' costituzionale. - Sull'equiparazione della tutela dei figli naturali ai figli legittimi, S. n. 214/1996. Sull'art. 156, sesto comma, cod. civ., S. n. 258/1996. red.: F. Mangano

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 156, sesto comma, del codice civile, sollevata, in riferimento all'art. 3, primo e secondo comma, della Costituzione, dalla Corte d'appello di Napoli con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 aprile 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Santosuosso

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 18 aprile 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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