Corte costituzionale
Sentenza n. 99/1997
Corte cost., sent. 18 aprile 1997, n. 99
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 99/1997
- Data di deposito
- 18 aprile 1997
- Data di decisione
- 7 aprile 1997
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Fernando Santosuosso
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1997:99
Norme oggetto del giudizio
Parametri
- art. 23, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 3, comma 2, Costituzione
- art. 3, comma 1, Costituzione
Massime
Massima n. 23199
Ammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, anche in caso di omissione, nel dispositivo dell'ordinanza di rinvio, dell'indicazione di parametri costituzionali, quando i medesimi parametri risultino chiaramente richiamati, pure soltanto in maniera implicita, dal contesto della motivazione. - S. nn. 352/1996, 53/1995, 305/1994. red.: F. Mangano
Massima n. 23200
Non e' fondata nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 156, sesto comma, cod. civ., impugnato, in riferimento all'art. 3, primo e secondo comma, cod. civ., nella parte in cui esclude che il provvedimento di sequestro ivi previsto possa essere disposto anche nei confronti del genitore di un figlio naturale riconosciuto, poiche', pur essendo vero che la disposizione in esame e' inquadrata nel procedimento di separazione dei coniugi in un contesto diverso dalla convivenza e dalla filiazione naturale, e' altresi' vero che il sequestro di cui all'art. 156 cod. civ. e' una forma di attuazione del principio di responsabilita' genitoriale, il quale postula il tempestivo soddisfacimento delle esigenze di mantenimento del figlio, a prescindere dalla qualificazione dello status, sicche' tale strumento processuale deve ritenersi applicabile, da parte del giudice competente, nelle controversie tra genitori naturali concernenti il mantenimento di figli riconosciuti, come conseguenza sistematicamente deducibile dall'art. 261 cod. civ., secondo cui il riconoscimento comporta da parte del genitore l'assunzione di tutti i doveri e di tutti i diritti che egli ha nei confronti dei figli legittimi, conformemente ai principi costituzionali che non consentono una limitazione della tutela giuridica e sociale della filiazione naturale, non giustificata dalla incompatibilita' con i diritti della famiglia legittima, ed in applicazione della regola che impone, in caso di possibili letture alternative delle norme, quella conforme a Costituzione, senza pervenire alla 'extrema ratio' della declaratoria di illegittimita' costituzionale. - Sull'equiparazione della tutela dei figli naturali ai figli legittimi, S. n. 214/1996. Sull'art. 156, sesto comma, cod. civ., S. n. 258/1996. red.: F. Mangano
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 156, sesto comma, del codice civile, sollevata, in riferimento all'art. 3, primo e secondo comma, della Costituzione, dalla Corte d'appello di Napoli con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 aprile 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Santosuosso
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 18 aprile 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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