Corte costituzionale
Sentenza n. 83/1997
Corte cost., sent. 8 aprile 1997, n. 83
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 83/1997
- Data di deposito
- 8 aprile 1997
- Data di decisione
- 25 marzo 1997
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Carlo Mezzanotte
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1997:83
Norme oggetto del giudizio
- art. 3, comma 4, legge della Provincia autonoma di Trento n. 10 del 12 marzo 1990
Parametri
- art. 8, punto 17), statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 5, Costituzione
- art. 54, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 128, Costituzione
- art. 114, Costituzione
- art. 8, punto 18), statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 4, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 8, punto 5), statuto regione Trentino Alto Adige
Massime
Massima n. 23181
Illegittimita' costituzionale dell'art. 3, comma 4, della l. prov. di Trento 12 marzo 1990, n. 10, poiche' tale norma, nello stabilire che le previsioni contenute nei programmi approvati dalla giunta provinciale ai sensi e per le finalita' di cui al precedente comma 3, prevalgono su quelle eventualmente diverse contenute negli strumenti urbanistici subordinati, si pone in contrasto con il principio di autonomia comunale al quale la Costituzione, in forza dell'art. 5, prima ancora che dell'art. 128, attribuisce carattere cogente, non soltanto in relazione al sistema delle autonomie ordinarie, ma anche in quello delle autonomie speciali, ove la titolarita' da parte delle Province autonome di potesta' esclusive in materia di urbanistica e di piani regolatori, di viabilita', di comunicazioni e di trasporti, non esclude la necessaria partecipazione del Comune alla programmazione provinciale di interventi incidenti sul proprio territorio, mediante l'impiego di moduli procedimentali, che, pur scongiurando situazioni di stallo decisionale, valorizzino l'apporto di tutti gli enti interessati (nella specie, la l. prov.le impugnata accorda ai Comuni soltanto la facolta' di esprimere un parere sul programma provinciale, entro trenta giorni dalla richiesta). - V. S. nn. 1010/1988; 212/1991; 61/1994. red.: F. Mangano
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 4, della legge provinciale di Trento 12 marzo 1990, n. 10 (Disposizioni per l'attuazione di progetti).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Mezzanotte
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria l'8 aprile 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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