Corte costituzionale
Sentenza n. 78/1997
Corte cost., sent. 3 aprile 1997, n. 78
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 78/1997
- Data di deposito
- 3 aprile 1997
- Data di decisione
- 24 marzo 1997
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuliano Vassalli
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1997:78
Norme oggetto del giudizio
Parametri
- art. 23, comma 3, decreto legislativo n. 171 del 29 maggio 1991
- art. 441, codice di procedura penale (nuovo)
- art. 3, Costituzione
Massime
Massima n. 23165
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost. in relazione agli artt. 23, comma 3, d.lgs. 29 maggio 1991, n. 171 e 441 cod. pen., l'art. 60, l. 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui esclude che le sanzioni sostitutive si applichino ai reati previsti dall'art. 452, comma 2, cod. pen., in quanto - posto che l'art. 23, comma 3, d.lgs. n. 171 del 1991 punisce con l'arresto sino ad un anno chiunque mette in commercio specialita' medicinali per le quali l'autorizzazione all'immissione al commercio non sia stata rilasciata o confermata ovvero sia stata sospesa o revocata, o specialita' medicinali aventi una composizione dichiarata diversa da quella autorizzata; che l'art. 441 cod. pen. punisce con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a lire seicentomila chiunque adultera o contraffa', in modo pericoloso per la salute pubblica, cose destinate al commercio diverse dalle sostanze alimentari; e che entrambi i reati prevedono una pena sostituibile ai sensi dell'art. 53 ss., l. n. 689 del 1981 - e' irragionevole un sistema normativo che preclude l'applicabilita' delle sanzioni sostitutive relativamente a reati qualificabili meno gravi, consentendola, invece, per l'immobilita' dell'elenco previsto dall'art. 60 l. n. 689 del 1981, relativamente a fattispecie da considerare di pari o maggiore gravita', incidenti sulla medesima materia, ma tuttavia ammessi alla sostituzione. - S. nn. 249/1993, 254/1994; O. nn. 489/1990, 442/1991, 319/1992. red.: S. Di Palma
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 60 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), nella parte in cui esclude che le sanzioni sostitutive si applichino ai reati previsti dall'art. 452, secondo comma, del codice penale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Vassalli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 3 aprile 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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