Corte costituzionale

Sentenza n. 67/1997

Corte cost., sent. 21 marzo 1997, n. 67

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
67/1997
Data di deposito
21 marzo 1997
Data di decisione
12 marzo 1997
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Fernando Santosuosso
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1997:67

Norme oggetto del giudizio

  • art. 20, comma 2, legge della Regione Toscana n. 24 del 16 marzo 1994

Parametri

Massime

Massima n. 23146

Non e' fondata, con riferimento all'art. 117 Cost., in relazione all'art. 13 l. 6 dicembre 1991 n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 20 comma 2 l. reg. Toscana 16 marzo 1994 n. 24 (Istituzione degli enti parco per la gestione dei parchi regionali della Maremma e di Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli. Soppressione dei relativi consorzi), nella parte in cui prevede che il rilascio del nulla-osta dell'Ente Parco tenga luogo delle autorizzazioni previste dalla normativa statale per gli interventi in zone sottopose a vincoli paesaggistici (leggi nn. 1477 del 1939 e 431 del 1985) ed idrogeologici (R.d. n. 3267 del 1923), in quanto - premesso che, nel vigente ordinamento, sono state "trasferite" alle regioni le funzioni relative al vincolo idrogeologico di cui al R.D. n. 3267 del 1923 (art. 69 d.P.R. n. 616 del 1977) e "delegate" quelle per la protezione delle bellezze naturali (art. 82 stesso d.P.R., anche se quest'ultima norma prevede una competenza concorrente dello Stato, dovendo le regioni comunicare la concessione o il diniego di autorizzazione al Ministro per i beni culturali e ambientali, il quale puo' esercitare un potere di sostituzione o di annullamento); che la legge-quadro sulle aree protette (n. 394 del 1991), all'art. 13, distingue l'atto di concessione o autorizzazione dal preventivo nulla-osta dell'Ente parco unicamente con riguardo alle aree naturali protette nazionali, mentre per le aree naturali protette regionali le regioni sono competenti ad istituire parchi e riserve naturali, a stabilirne le misure di salvaguardia e ad indicare tutti gli elementi del piano, che ha valore "anche di piano paesistico e di piano urbanistico e sostituisce i piani paesistici e i piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello" (art. 25); che l'esercizio di tali competenze della regione puo' essere delegato o subdelegato anche ad altri organi, sempre nell'ambito regionale, secondo la scelta dei piu' opportuni modelli organizzativi; e che la regione Toscana, nell'istituire e disciplinare con la l. n. 24 del 1994 gli Enti parco ivi indicati, mentre ha esteso espressamente a tutte queste aree protette l'applicabilita' dell'art. 13 della citata legge-quadro (duplicita' del nulla-osta e dell'atto di concessione o autorizzazione), ha escluso tale duplicita' formale "solo nel caso in cui (il nulla osta) sia stato espressamente rilasciato e non si sia determinato per decorrenza dei termini", stabilendo che nella prima ipotesi il nulla-osta "tiene luogo" dell'autorizzazione per interventi in zone soggette a vincolo idrogeologico o a vincolo paesaggistico - tale disciplina regionale, pur modificando parzialmente il sistema previsto dall'art. 13 l. n. 394 del 1991 circa la distinzione fra nulla- osta e autorizzazione, prevede che, anche per i parchi regionali, a) continui ad esser necessaria l'autorizzazione, e b) valga anche la competenza concorrente dello Stato ex art. 82 d.P.R. n. 616 del 1977, tenuto conto che l'espressione "tiene luogo" va intesa non nel senso che il semplice nulla-osta, limitato alla valutazione della conformita' degli interventi alle disposizioni del piano e del regolamento, equivalga per cio' solo alle autorizzazioni relative ai vincoli idrogeologico e paesaggistico, bensi' nel senso che l'Ente parco e' chiamato a compiere, in conformita' al principio di snellimento dell'azione amministrativa (art. 97 Cost.), ambedue le valutazioni ivi comprese quelle di spettanza della Regione, fermo restando il regime sanzionatorio relativamente alla mancanza o ai vizi degli atti richiesti dalla legge. red.: S. Di Palma

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, comma 2, della legge regionale della Toscana 16 marzo 1994, n. 24 (Istituzione degli enti parco per la gestione dei parchi regionali della Maremma e di Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli. Soppressione dei relativi consorzi), sollevata dal pretore di Grosseto, in riferimento all'art. 117 della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 marzo 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Santosuosso

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 21 marzo 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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