Corte costituzionale

Sentenza n. 61/1997

Corte cost., sent. 14 marzo 1997, n. 61

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
61/1997
Data di deposito
14 marzo 1997
Data di decisione
10 marzo 1997
Esito
Conflitto di attribuzione
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Relatore
Massimo Vari
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1997:61

Norme oggetto del giudizio

  • decreto del Ministro della sanita' del 1° settembre 1995
  • art. 39, comma 4, legge n. 87 del 11 marzo 1953

Parametri

  • art. 2, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 474 del 28 marzo 1975
  • decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992
  • decreto del Presidente della Repubblica del 7 aprile 1994
  • art. 6, comma 3, legge n. 107 del 4 maggio 1990
  • art. 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 267 del 16 marzo 1992
  • art. 4, n. 6, legge n. 833 del 23 dicembre 1978
  • art. 117, Costituzione
  • art. 9, decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 31 agosto 1972
  • art. 11, comma 1, legge n. 107 del 4 maggio 1990

Massime

Massima n. 23143

Non spetta allo Stato disciplinare con decreto del Ministro della Sanita', con riguardo alla Provincia autonoma di Trento, i rapporti tra le strutture pubbliche provviste di servizi trasfusionali e quelle pubbliche e private, accreditate e non accreditate, dotate di frigoemoteche, nonche' disciplinare la costituzione e i compiti dei comitati per il buon uso del sangue presso i presidi ospedalieri, in quanto - posto che il quadro dei rapporti fra la Provincia di Trento e lo Stato, nella materia considerata, si fonda, per un verso, sull'art. 9 dello Statuto spec. Trentino-Alto Adige, che attribuisce alla Provincia la competenza concorrente in materia di assistenza sanitaria e ospedaliera (con l'ulteriore specificazione contenuta nell'art. 2 d.P.R. n. 474 del 1975, come sost. dall'art. 1 d.P.R. n. 267 del 1992, che affida alla Provincia stessa "le potesta' legislative ed amministrative attinenti al funzionamento e alla gestione delle istituzioni ed enti sanitari), e, fra l'altro, sull'art. 4 n. 6 l. n. 833 del 1978, il quale dispone che, con legge dello Stato sono dettate norme dirette ad assicurare condizioni e garanzie di salute uniformi per tutto il territorio nazionale in materia di "raccolta, frazionamento, conservazione e distribuzione di sangue umano"; che di queste ultime esigenze si e' fatta carico la l. n. 107 del 1990, i cui obiettivi sono stati individuati dalla Corte, da un lato, nella soluzione del problema dell'"autoefficienza della disponibilita' del sangue e dei suoi componenti utilizzabili a scopi terapeutici, in modo da eliminare la dipendenza dall'estero" e, dall'altro, nell'apprestamento di una disciplina che, in stretta connessione con la tutela del diritto inviolabile alla salute consenta di erogare le relative prestazioni con la massima uniformita' possibile su tutto il territorio nazionale (sent. n. 49 del 1991); e che tale sentenza, nel riconoscere alla suddetta disciplina i caratteri di una vera e propria legge-cornice, ha dichiarato parzialmente illegittimo l'art. 11, comma 1, in quanto riconosce al Ministro della Sanita' l'anomala facolta' di emanare "norme di indirizzo e coordinamento" per "l'attuazione" della legge stessa - i due richiamati dd.mm. del I settembre 1995, contengono una disciplina che, obbligando a puntuali adempimenti ed introducendo dettagliate norme che disegnano strutture e procedimenti nell'ambito proprio della Provincia, ledono le competenze di quest'ultima in materia di assistenza sanitaria e ospedaliera alla luce del principio secondo cui un regolamento ministeriale di esecuzione e di attuazione di una legge statale, quale quello previsto dall'art. 11 l. n. 107 del 1990, non puo' porre norme volte a limitare la sfera delle competenze delle Regioni e delle Province autonome in materie loro attribuite. Debbono, pertanto, essere annullati i predetti decreti del Ministro della sanita' in data I settembre 1995, nella parte in cui non fanno salve le competenze della Provincia autonoma di Trento. - Sent. nn. 474/1988, 49 e 483/1991, 461/1992, 356/1994, 333 e 482/1995, 250/1996. red.: S. Di Palma

Massima n. 23144

Nei giudizi per conflitto di attribuzione promossi dalle Regioni o Province autonome nei confronti dello Stato, le norme che rilevano ai fini del giudizio sulla lesivita' degli atti sono quelle relative alla distribuzione delle competenze (nella specie, e' stato dichiarato inammissibile il motivo di ricorso prospettante il mancato rispetto delle esigenze di forma di cui all'art. 17, comma 4, l. n. 400 del 1988, della denominazione "regolamento", e della specificazione, in premessa, del previo parere del Consiglio di Stato da parte dei decreti ministeriali che hanno dato luogo al conflitto). red. S. Di Palma

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara che non spetta allo Stato disciplinare con decreto del Ministro della sanità, con riguardo alla provincia autonoma di Trento, i rapporti tra le strutture pubbliche provviste di servizi trasfusionali e quelle pubbliche e private, accreditate e non accreditate, dotate di frigoemoteche, nonché disciplinare la costituzione e i compiti dei comitati per il buon uso del sangue presso i presidi ospedalieri; e di conseguenza annulla i decreti del Ministro della sanità in data 1 settembre 1995 indicati in epigrafe, nella parte in cui non fanno salve le competenze della provincia autonoma di Trento.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 marzo 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Vari

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 14 marzo 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze