Corte costituzionale
Sentenza n. 50/1997
Corte cost., sent. 28 febbraio 1997, n. 50
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 50/1997
- Data di deposito
- 28 febbraio 1997
- Data di decisione
- 12 febbraio 1997
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Riccardo Chieppa
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1997:50
Norme oggetto del giudizio
- art. 6, legge della Regione siciliana del 24 marzo 1996
Parametri
Massime
Massima n. 23201
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 6 della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 24 marzo 1996, nella parte in cui, modificando l'art. 1, comma 2, della legge regionale 30 ottobre 1995, n. 76, -dopo che in questo, in riferimento all'incremento della dotazione organica del ruolo tecnico per l'assistenza e la divulgazione agricola, disposto con il comma 1 dello stesso articolo, era stato gia' previsto il collocamento in ruolo, su loro domanda (da presentarsi perentoriamente entro il 30 novembre 1995) nel limite dei posti disponibili, dei divulgatori agricoli che avessero gia' conseguito il relativo attestato in strutture C.I.F.D.A. (Consorzi interregionali per la formazione dei divulgatori agricoli) diverse da quella siciliana -include, con priorita' rispetto a tali divulgatori, nella riserva di posti prevista dalla norma modificata, gli ammessi ai corsi di formazione gestiti dal C.I.F.D.A. costituito tra le Regioni Sicilia e Sardegna, secondo la graduatoria di un bando di concorso pubblicato il 22 dicembre 1989. Alla luce della giurisprudenza della Corte costituzionale, e' infatti in contrasto con i principi della ragionevolezza e del buon andamento della pubblica amministrazione sanciti dagli artt. 3 e 97 Cost., che a distanza di circa quattro mesi dalla scadenza del suddetto termine, si siano riaperti, con la legge in questione -che al riguardo rivela i tratti sostanziali di una assunzione 'ad personam' - gli ambiti dei destinatari della riserva di posti, in favore di elementi risultati solo idonei in una procedura selettiva risalente ad oltre sei anni, finalizzata all'espletamento di un corso di formazione a suo tempo regolarmente svolto, senza che essi vi potessero partecipare, e cio' con evidente pregiudizio -aggravato dalla limitatezza dei posti disponibili- per le posizioni di soggetti che i corsi di formazione avevano invece gia' frequentato e superato, e per i quali, in base alla preesistente normativa, doveva gia' essere in fase avanzata la definizione della procedura di inquadramento. Ed e' inoltre lesivo dei su richiamati principi che si produca la reviviscenza, a distanza di anni, di preesistenti graduatorie (obsolete), gia' utilizzate per coprire i posti all'epoca previsti, a scapito dell'interesse pubblico ad una procedura effettivamente selettiva (e cioe' aperta a tutti i soggetti in possesso dei requisiti predeterminati con riferimento alla data della procedura) intesa alla verifica dell'attuale idoneita' e capacita' attitudinale dei candidati. Mentre si dimostra privo di fondamento l'assunto della Regione secondo cui la norma censurata risponderebbe ad esigenze derivanti da obblighi assunti in campo comunitario. - Cfr. S. nn. 514/1995 e 266/1993. red.: S. Pomodoro
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 6 della legge della regione siciliana approvata il 24 marzo 1996 (Iniziative a sostegno e valorizzazione della produzione agrumicola siciliana. Provvedimenti per i divulgatori agricoli).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 febbraio 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Chieppa
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 28 febbraio 1997.
Il cancelliere: Fruscella
Testo integrale
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